Art. 11.
             (Procedimento della conferenza di servizi)
1.  L'articolo  14-ter  della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto
dall'articolo  17,  comma  6,  della legge 15 maggio 1997, n. 127, e'
sostituito dal seguente:
"Art.  14-ter. - 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative  all'organizzazione  dei  propri  lavori  a  maggioranza dei
presenti.
2.  La  convocazione della prima riunione della conferenza di servizi
deve  pervenire  alle  amministrazioni  interessate,  anche  per  via
telematica  o  informatica,  almeno dieci giorni prima della relativa
data.  Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate
possono    richiedere,   qualora   impossibilitate   a   partecipare,
l'effettuazione  della  riunione  in  una diversa data; in tale caso,
l'amministrazione  procedente concorda una nuova data, comunque entro
i dieci giorni successivi alla prima.
3.  Nella  prima  riunione della conferenza di servizi, o comunque in
quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del
progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni
che  vi  partecipano  determinano  il  termine  per  l'adozione della
decisione  conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare
i  novanta  giorni,  salvo  quanto  previsto  dal  comma  4.  Decorsi
inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione procedente provvede ai
sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-quater.
4.  Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si
esprime  dopo  aver  acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non
interviene   nel   termine   previsto  per  l'adozione  del  relativo
provvedimento,  l'amministrazione  competente  si  esprime in sede di
conferenza  di  servizi,  la  quale  si  conclude  nei  trenta giorni
successivi   al   termine   predetto.  Tuttavia,  a  richiesta  della
maggioranza  dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il
termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di
altri  trenta  giorni  nel  caso  che  si  appalesi  la necessita' di
approfondimenti istruttori.
5.  Nei  procedimenti  relativamente ai quali sia gia' intervenuta la
decisione  concernente  la  VIA  le  disposizioni  di  cui al comma 3
dell'articolo  14-quater,  nonche'  quelle  di  cui agli articoli 16,
comma  3,  e  17,  comma  2,  si  applicano alle sole amministrazioni
preposte alla tutela della salute pubblica.
6.  Ogni  amministrazione  convocata  partecipa  alla  conferenza  di
servizi  attraverso  un unico rappresentante legittimato, dall'organo
competente,   ad   esprimere   in   modo   vincolante   la   volonta'
dell'amministrazione  su  tutte  le  decisioni  di  competenza  della
stessa.
7.  Si  considera  acquisito  l'assenso  dell'amministrazione  il cui
rappresentante   non   abbia  espresso  definitivamente  la  volonta'
dell'amministrazione    rappresentata    e   non   abbia   notificato
all'amministrazione  procedente,  entro  il  termine di trenta giorni
dalla  data  di  ricezione  della  determinazione  di conclusione del
procedimento,  il  proprio  motivato  dissenso,  ovvero  nello stesso
termine  non  abbia  impugnato  la  determinazione  conclusiva  della
conferenza di servizi.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una
sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o
ulteriore  documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta
sede,  entro  i  successivi  trenta  giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9.  Il  provvedimento  finale conforme alla determinazione conclusiva
favorevole  della  conferenza  di  servizi  sostituisce,  a tutti gli
effetti,  ogni  autorizzazione,  concessione,  nulla  osta  o atto di
assenso  comunque  denominato  di  competenza  delle  amministrazioni
partecipanti,  o  comunque  invitate  a  partecipare,  alla  predetta
conferenza.
10.  Il  provvedimento  finale  concernente opere sottoposte a VIA e'
pubblicato,  a  cura  del  proponente,  unitamente all'estratto della
predetta  VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in
caso  di  VIA  regionale  e  in un quotidiano a diffusione nazionale.
Dalla  data  della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i
termini  per  eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
dei soggetti interessati".
 
          Nota all'articolo 11.
              - Si  trascrive il testo del comma 3 dell'articolo 16 e
          del comma 2 dell'articolo 17 della sopracitata legge n. 241
          del 1990:
              "Art. 16.
              (Omissis).
              3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e 2 non si
          applicano  in  caso di pareri che debbano essere rilasciati
          da   amministrazioni   preposte   alla  tutela  ambientale,
          paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
              "Art. 17.
              (Omissis).
              2.  La disposizione di cui al comma 1 non si applica in
          caso   di   valutazioni  che  debbano  essere  prodotte  da
          amministrazioni    preposte    alla    tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini."