Art. 15.
                    (Norme in materia di accesso
                    ai documenti amministrativi)
1.  Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e'
sostituito dal seguente:
"4.  Decorsi  inutilmente  trenta  giorni  dalla richiesta, questa si
intende  respinta.  In  caso  di  rifiuto,  espresso  o  tacito, o di
differimento  ai  sensi  dell'articolo  24, comma 6, dell'accesso, il
richiedente  puo'  presentare  ricorso  al  tribunale  amministrativo
regionale  ai  sensi  del  comma  5  del  presente  articolo,  ovvero
chiedere,  nello  stesso  termine, al difensore civico competente che
sia  riesaminata  la  suddetta determinazione. Se il difensore civico
ritiene  illegittimo  il diniego o il differimento, lo comunica a chi
l'ha  disposto.  Se  questi  non  emana il provvedimento confermativo
motivato  entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del
difensore  civico,  l'accesso  e'  consentito. Qualora il richiedente
l'accesso  si  sia  rivolto al difensore civico, il termine di cui al
comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente,
dell'esito della sua istanza al difensore civico".
 
          Note all'articolo 15.
              - Si  riporta  il  testo dell'articolo 25 della legge 7
          agosto  1990,  n.  241,  e successive modificazioni (per il
          riferimento  alla legge, si vedano le note all'articolo 8),
          come modificato dalla presente legge:
              "Art.  25.  -  1.  Il  diritto  di  accesso si esercita
          mediante   esame  ed  estrazione  di  copia  dei  documenti
          amministrativi,  nei  modi  e  con  i limiti indicati dalla
          presente  legge.  L'esame  dei  documenti  e'  gratuito. Il
          rilascio  di  copia e' subordinato soltanto al rimborso del
          costo  di  riproduzione,  salve  le disposizioni vigenti in
          materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura.
              2.  La  richiesta  di  accesso ai documenti deve essere
          motivata.  Essa deve essere rivolta all'amministrazione che
          ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
              3.   Il  rifiuto,  il  differimento  e  la  limitazione
          dell'accesso  sono  ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
          dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
              4.  Decorsi  inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
          questa  si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o
          tacito,  o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma
          6,  dell'accesso, il richiedente puo' presentare ricorso al
          tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del
          presente  articolo,  ovvero chiedere, nello stesso termine,
          al  difensore  civico  competente  che  sia  riesaminata la
          suddetta  determinazione.  Se  il  difensore civico ritiene
          illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi
          l'ha   disposto.  Se  questi  non  emana  il  provvedimento
          confermativo  motivato  entro trenta giorni dal ricevimento
          della  comunicazione  del  difensore  civico,  l'accesso e'
          consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto
          al  difensore  civico, il termine di cui al comma 5 decorre
          dalla  data  del  ricevimento,  da  parte  del richiedente,
          dell'esito della sua istanza al difensore civico.
              5.  Contro le determinazioni amministrative concernenti
          il  diritto  di  accesso e nei casi previsti dal comma 4 e'
          dato  ricorso,  nel  termine di trenta giorni, al tribunale
          amministrativo  regionale,  il  quale  decide  in camera di
          consiglio  entro  trenta  giorni dalla scadenza del termine
          per  il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti
          che  ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale
          e'  appellabile,  entro  trenta giorni dalla notifica della
          stessa,  al  Consiglio  di  Stato,  il  quale decide con le
          medesime modalita' e negli stessi termini.
              "6.  In  caso  di  totale  o  parziale accoglimento del
          ricorso   il   giudice   amministrativo,   sussistendone  i
          presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti."
              - Si  trascrive  il  testo del comma 6 dell'articolo 24
          della   legge   7   agosto   1990,  n.  241,  e  successive
          modificazioni  (per  il riferimento alla legge si vedano le
          note all'articolo 8).
              6.  I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facolta'
          di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando
          la   conoscenza   di   essi  possa  impedire  o  gravemente
          ostacolare  lo  svolgimento dell'azione amministrativa. Non
          e'  comunque  ammesso  l'accesso  agli atti preparatori nel
          corso   della   formazione   dei   provvedimenti   di   cui
          all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge".