Art. 9.
                (Ricorso alla conferenza di servizi)
1.  L'articolo  14  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art.  14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale
di   vari   interessi   pubblici   coinvolti   in   un   procedimento
amministrativo,  l'amministrazione  procedente  indi'ce di regola una
conferenza di servizi.
2.    La   conferenza   di   servizi   e'   sempre   indetta   quando
l'amministrazione  procedente  deve acquisire intese, concerti, nulla
osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche
e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento,
avendoli formalmente richiesti.
3.  La  conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame
contestuale    di    interessi   coinvolti   in   piu'   procedimenti
amministrativi  connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati.
In  tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse
pubblico  prevalente.  Per i lavori pubblici si continua ad applicare
l'articolo  7  della  legge  11  febbraio  1994, n. 109, e successive
modificazioni.  L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da
qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4.  Quando  l'attivita'  del  privato  sia  subordinata  ad  atti  di
consenso,  comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni
pubbliche,  la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta
dell'interessato,  dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5.  In  caso  di  affidamento  di  concessione  di lavori pubblici la
conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal concedente entro quindici
giorni  fatto  salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia
di valutazione di impatto ambientale (VIA)".
2.   Per   l'approvazione  di  progetti  di  opere  concernenti  reti
ferroviarie  la  conferenza  di  servizi  e' indetta dal Ministro dei
trasporti   e   della  navigazione  ai  sensi  dell'articolo  10  del
decreto-legge   30   dicembre   1997,   n.   457,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La conferenza di
servizi  viene indetta e convocata dalla Ferrovie dello Stato spa, ai
sensi  della  presente legge e con riferimento all'articolo 25, comma
secondo,  della legge 17 maggio 1985, n. 210, in caso di opere per la
soppressione  di  passaggi  a  livello su linee delle Ferrovie stesse
localizzati nell'ambito regionale.
 
          Note all'articolo 9.
              -  Per il testo dell'articolo 7 della legge 11 febbraio
          1994,  n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici),
          si veda nelle note all'articolo 14.
              - Il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   31 dicembre  1997,  n.  303,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio
          1998,   n.   30,   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale
          28 febbraio 1998, n. 49, reca: "Disposizioni urgenti per lo
          sviluppo   del   settore   dei   trasporti  e  l'incremento
          dell'occupazione".  Si  trascrive il testo dell'articolo 10
          del medesimo decreto-legge:
              "Art.  10.  (Interventi  vari). - 1.   Il  Ministro dei
          trasporti  e  della  navigazione e' autorizzato a concedere
          alle Ferrovie dello Stato S.p.a. contributi decennali, pari
          complessivamente  a lire 32,2 miliardi annue dal 1997, 12,8
          miliardi  annue dal 1998 e 3,5 miliardi annue dal 1999, per
          consentire  la  completa  realizzazione  del  raddoppio del
          tratto  Andora-San  Lorenzo  a Mare della linea ferroviaria
          Genova-Ventimiglia nel limite di lire 470 miliardi, nonche'
          per  la  progettazione  del  nodo ferroviario di Genova nel
          limite di lire 15 miliardi.
              1-bis. In  attesa  della  stipula,  in applicazione dei
          princi'pi  comunitari  in  materia,  degli atti relativi ai
          contratti  di programma e di servizio pubblico per gli anni
          1997  e 1998, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  e'  autorizzato  a corrispondere
          alla  societa'  Ferrovie  dello  Stato S.p.a., alla singole
          scadenze,  le  somme allo scopo iscritte nei bilanci 1997 e
          1998.
              1-ter.   Per   l'approvazione   di  progetti  di  opere
          concernenti  reti  ferroviarie  la conferenza di servizi di
          cui  all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241,
          introdotto  dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.
          127,   e'  indetta  dal  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione.
              2.   Al   fine  di  consentire  la  prosecuzione  degli
          interventi  concernenti  i trasporti rapidi di massa di cui
          all'articolo  9  della  legge  26 febbraio 1992, n. 211, il
          Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il
          Ministro  per i problemi delle aree urbane, avanza proposte
          al   CIPE   finalizzate   al  finanziamento  dei  piani  di
          intervento, elaborate sulla base dei progetti presentati da
          parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della citata legge
          n.  211 del 1992. Per le finalita' di cui al presente comma
          e'  autorizzato,  a decorrere dall'anno 1997, un contributo
          di lire 5,7 miliardi annui ai sensi del medesimo articolo 9
          della  legge  26  febbraio  1992,  n.  211, da destinare ad
          integrazione  del contributo a carico dello Stato del costo
          di  realizzazione  degli  interventi  gia'  approvati,  nel
          limite massimo del 60 per cento.
              2-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio
          1992,  n.  211, le parole: "tramvie veloci" sono sostituite
          dalla seguente: "tramvie".
              2-ter.  Il  primo periodo del comma 4 dell'art. 9 della
          legge 24 marzo 1989, n. 122, e' sostituito dai seguenti:
                "I  comuni,  previa  determinazione  dei  criteri  di
          cessione  del  diritto  di  superficie  e  su richiesta dei
          privati  interessati  o  di  imprese  di  costruzione  o di
          societa'  anche cooperative, possono prevedere, nell'ambito
          del  programma  urbano  dei  parcheggi, la realizzazione di
          parcheggi  da destinare a pertinenza di immobili privati su
          aree   comunali   o   nel  sottosuolo  delle  stesse.  Tale
          disposizione  si  applica  anche agli interventi in fase di
          avvio o gia' avviati".
              3.  Il  Ministro dei trasporti e della navigazione puo'
          affidare  incarichi  di  studio  e  di  consulenza  per  la
          elaborazione  del  piano  generale  dei trasporti, anche in
          relazione  alla  prossima  organizzazione di una conferenza
          sui    trasporti,   per   la   valutazione   dei   progetti
          infrastrutturali, nonche' per il reperimento delle relative
          risorse in sede comunitaria e presso il settore privato.
              4. Per l'attuazione delle finalita' indicate al comma 3
          e'  autorizzata  la  spesa  di lire 2,4 miliardi per l'anno
          1997,  di  lire  2  miliardi  per l'anno 1998 e di lire 600
          milioni a decorrere dall'anno 1999.
              5. [Soppresso].
              6.  Le  disponibilita' in conto competenza sui capitoli
          1563,  3621  e 3651 dello stato di previsione del Ministero
          dei  trasporti  e della navigazione, non impegnate entro il
          31 dicembre 1997, possono esserlo nell'anno successivo."
              - La  legge  17  maggio  1985, n. 210, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   30   maggio   1985,   n.  126,  reca
          "Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato . Si trascrive
          il  testo del comma secondo dell'articolo 25 della medesima
          legge:
              "I  progetti  di costruzione ed ampliamento di impianti
          ferroviari  predisposti  dall'ente, e delle opere connesse,
          sono comunicati alle regioni interessate e agli enti locali
          nel  cui  territorio  sono previsti gli interventi, per una
          verifica  di  conformita'  alle  prescrizioni ed ai vincoli
          delle   norme   e  dei  piani  urbanistici  ed  edilizi  da
          effettuarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione."