Art. 6 Disposizioni in materia di personale 1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 2. Al personale impiegato nella missione UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, e nella missione EUPM, di cui all'articolo 5, commi 8 e 21, l'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 108 del 2009, e' corrisposta nella misura del 98 per cento. 3. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, dopo le parole: "Con decreto del Ministro della difesa," sono inserite le seguenti: "ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza,".