Art. 6


                Disposizioni in materia di personale

  1.  Al  personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
al  presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo
3,  commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e all'articolo
3,  comma  6,  del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
  2.  Al  personale impiegato nella missione UNAMID, se usufruisce di
vitto e alloggio gratuiti, e nella missione EUPM, di cui all'articolo
5,  commi  8  e  21, l'indennita' di missione, di cui all'articolo 3,
comma 1, della legge n. 108 del 2009, e' corrisposta nella misura del
98 per cento.
  3.  All'articolo  3, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n.
152,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.
197,  dopo  le  parole: "Con decreto del Ministro della difesa," sono
inserite  le  seguenti:  "ovvero  del  Ministro dell'economia e delle
finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza,".