Art. 7


                   Disposizioni in materia penale

  1.  Alle  missioni  internazionali  di  cui  al presente decreto si
applicano  le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre  2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio  2009,  n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4,
commi  1-sexies  e  1-septies,  del decreto-legge 4 novembre 2009, n.
152,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.
197.