Art. 8


                  Disposizioni in materia contabile

  1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma
dei  carabinieri,  e  del  Corpo  della  guardia di finanza di cui al
presente  decreto  si  applicano le disposizioni in materia contabile
previste  dall'articolo  5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre
2009,  n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197.
  2.  Per  assicurare  la  prosecuzione delle missioni internazionali
senza  soluzione  di  continuita',  entro  dieci giorni dalla data di
entrata  in  vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e
delle   finanze,  su  richiesta  delle  Amministrazioni  interessate,
dispone l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle
spese  autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore, per
il  Ministero  della  difesa,  a  euro  180.000.000,  a  valere sullo
stanziamento di cui all'articolo 10.