Art. 4.
(Anagrafe informatizzata delle aziende avicole)
1. I servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali registrano
nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche istituita dal
Ministero presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo
e Molise, le informazioni relative a tutte le aziende avicole a
carattere commerciale e alle aziende avicole a carattere non
commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi.
2. Le informazioni da registrare obbligatoriamente nella banca
dati di cui al comma 1 devono includere necessariamente anche i dati
concernenti la georeferenziazione delle suddette aziende.
3. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le
modalita' operative per l'applicazione di quanto previsto ai
precedenti commi 1 e 2.