Art. 4. 
           (Anagrafe informatizzata delle aziende avicole) 
 
    1. I servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali registrano
nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche  istituita  dal
Ministero presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo
e Molise, le informazioni relative  a  tutte  le  aziende  avicole  a
carattere  commerciale  e  alle  aziende  avicole  a  carattere   non
commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi. 
    2. Le informazioni da registrare  obbligatoriamente  nella  banca
dati di cui al comma 1 devono includere necessariamente anche i  dati
concernenti la georeferenziazione delle suddette aziende. 
    3. Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente  per  i  rapporti  Stato,  regioni  e  province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  stabilite  le
modalita'  operative  per  l'applicazione  di  quanto   previsto   ai
precedenti commi 1 e 2.