Art. 4 (Deroga per gli strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica) 1. Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al contratto quadro consentono esclusivamente singole operazioni di pagamento di importo non superiore a 30 euro o che presentano un limite di spesa complessivo di 150 euro o che sono avvalorati per un importo che in nessun momento supera i 150 euro, le parti del contratto quadro possono convenire che: a) gli articoli 7, comma 1, lettera b), 8, comma 1, lettere c) e d), e 12, commi 1 e 2, non si applicano se lo strumento di pagamento non puo' essere bloccato o non puo' esserne impedito l'ulteriore utilizzo; b) gli articoli 10, 11 e 12, commi 3 e 4, non si applicano se lo strumento di pagamento e' utilizzabile in forma anonima o se, a causa delle caratteristiche dello strumento, il prestatore di servizi di pagamento non e' in grado di dimostrare che l'operazione di pagamento e' stata autorizzata; c) il prestatore di servizi di pagamento, in deroga all'articolo 16, comma 1, non e' tenuto ad informare l'utilizzatore di servizi di pagamento del rifiuto di un ordine di pagamento quando la mancata esecuzione dello stesso risulta evidente dal contesto; d) il pagatore, in deroga all'articolo 17, non puo' revocare l'ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al beneficiario o dopo avergli dato il proprio consenso ad avviare l'esecuzione dell'operazione di pagamento; e) si applicano altri termini di esecuzione, in deroga agli articoli 20 e 21. 2. Gli importi di cui al comma 1 sono raddoppiati quando i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono insediati in Italia; per gli strumenti di pagamento prepagati il limite di 150 euro e' elevato a 500 euro. 3. Gli articoli 11 e 12 non si applicano alla moneta elettronica quando le modalita' di funzionamento del relativo circuito consentono al prestatore di servizi di pagamento di congelare il conto o di bloccare lo strumento di pagamento e lo strumento prevede limiti di avvaloramento non superiori a 500 euro. 4. La Banca d'Italia, in attuazione delle misure adottate dalla Commissione europea, puo' disporre l'applicazione di limiti di importo diversi da quelli previsti dai commi 1, 2 e 3.