Art. 4 
(Deroga per gli strumenti di  pagamento  di  basso  valore  e  moneta
                            elettronica) 
 
  1.  Nel  caso  di  strumenti  di  pagamento  che  conformemente  al
contratto quadro  consentono  esclusivamente  singole  operazioni  di
pagamento di importo non superiore a 30  euro  o  che  presentano  un
limite di spesa complessivo di 150 euro o che sono avvalorati per  un
importo che in nessun  momento  supera  i  150  euro,  le  parti  del
contratto quadro possono convenire che: 
  a) gli articoli 7, comma 1, lettera b), 8, comma 1,  lettere  c)  e
d), e 12, commi 1 e 2, non si applicano se lo strumento di  pagamento
non puo' essere bloccato o  non  puo'  esserne  impedito  l'ulteriore
utilizzo; 
  b) gli articoli 10, 11 e 12, commi 3 e 4, non si  applicano  se  lo
strumento di pagamento e' utilizzabile in forma anonima o se, a causa
delle caratteristiche dello strumento, il prestatore  di  servizi  di
pagamento non e' in grado di dimostrare che l'operazione di pagamento
e' stata autorizzata; 
  c) il prestatore di servizi di pagamento,  in  deroga  all'articolo
16, comma 1, non e' tenuto ad informare l'utilizzatore di servizi  di
pagamento del rifiuto di un ordine di  pagamento  quando  la  mancata
esecuzione dello stesso risulta evidente dal contesto; 
  d) il pagatore,  in  deroga  all'articolo  17,  non  puo'  revocare
l'ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al  beneficiario  o  dopo
avergli  dato   il   proprio   consenso   ad   avviare   l'esecuzione
dell'operazione di pagamento; 
  e) si  applicano  altri  termini  di  esecuzione,  in  deroga  agli
articoli 20 e 21. 
  2. Gli importi  di  cui  al  comma  1  sono  raddoppiati  quando  i
prestatori di servizi di pagamento del pagatore  e  del  beneficiario
sono insediati in Italia; per gli strumenti di pagamento prepagati il
limite di 150 euro e' elevato a 500 euro. 
  3. Gli articoli 11 e 12 non si applicano  alla  moneta  elettronica
quando le modalita' di funzionamento del relativo circuito consentono
al prestatore di servizi di pagamento di  congelare  il  conto  o  di
bloccare lo strumento di pagamento e lo strumento prevede  limiti  di
avvaloramento non superiori a 500 euro. 
  4. La Banca d'Italia, in attuazione  delle  misure  adottate  dalla
Commissione  europea,  puo'  disporre  l'applicazione  di  limiti  di
importo diversi da quelli previsti dai commi 1, 2 e 3.