Art. 3 
 
 
                Assegnazione del permesso di ricerca 
 
  1.  Il  permesso  di  ricerca,  che  ha  carattere  esclusivo,   e'
rilasciato dall'autorita' competente  ad  operatori  in  possesso  di
adeguata   capacita'   tecnica    ed    economica,    contestualmente
all'approvazione del programma dei lavori allegato alla domanda ed  a
seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi  di
semplificazione e con le modalita' stabilite  dalla  legge  7  agosto
1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  cui  partecipano,  in
relazione alle specificita' dei lavori e dei siti, le amministrazioni
interessate. 
  2. Nel caso l'autorita' competente sia il Ministero dello  sviluppo
economico, il permesso di ricerca e' rilasciato di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
sentita la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78,
di seguito denominata CIRM. 
  3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente  decreto  su  proposta  del  Ministero
dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare nonche'  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle  finanze,  e'  istituita  un'apposita
sezione della Commissione per gli idrocarburi e le risorse  minerarie
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.
78, con compiti relativi alla ricerca e  coltivazione  delle  risorse
geotermiche. La citata sezione della CIRM puo' avvalersi  di  esperti
individuati dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  tra
il personale in organico di ISPRA, ENEA, CNR ed  Universita'  statali
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  4. Restano validi fino alla loro naturale scadenza  i  permessi  di
ricerca gia' assentiti alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto legislativo. 
  5. Il permesso  di  ricerca  e'  rilasciato  a  seguito  dell'esito
positivo  della  procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale,
laddove prevista dalla normativa vigente. 
  6. In caso di domande concorrenti, determinate nei modi di  cui  al
comma 7, l'autorita' competente effettua una  selezione  in  base  ai
seguenti parametri,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e
parita' di trattamento, sulla base di una preventiva ponderazione: 
    a) sull'interesse, fondatezza e novita' degli obiettivi minerari; 
    b) sulle  conoscenze  delle  problematiche  geologico-strutturali
specifiche dell'area richiesta; 
    c) sulla completezza e razionalita' del programma dei  lavori  di
ricerca proposto, con particolare riferimento agli  studi  geologici,
alle indagini geochimiche e geofisiche, alle  perforazioni  previste,
ai tempi programmati e  con  riferimento  anche  alla  sua  eventuale
complementarieta' con ricerche svolte in zone adiacenti; 
    d) sulle modalita' di svolgimento  dei  lavori,  con  particolare
riferimento alla sicurezza,  agli  interventi  di  mitigazione  degli
impatti ed  alla  salvaguardia  ambientale,  nonche'  all'obbligo  di
ripristino dei luoghi, in relazione al  quale  deve  essere  prestata
idonea garanzia finanziaria o assicurativa; 
    e) sulla garanzia che i richiedenti offrono,  per  competenza  ed
esperienza, per  la  corretta  esecuzione  del  programma  di  lavoro
proposto e per il rispetto dei tempi programmati. 
  7. Sono considerate concorrenti  le  domande,  riferite  solo  alla
medesima area della prima domanda, pervenute all'autorita' competente
non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel
Bollettino ufficiale regionale o in altro  strumento  di  pubblicita'
degli atti indicato dalla regione stessa o, in caso di competenza del
Ministero dello sviluppo economico, nel  Bollettino  ufficiale  degli
idrocarburi, di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio  1957,  n.
6, e successive modifiche, alla cui denominazione  sono  aggiunte  le
parole «e delle georisorse», di seguito denominato BUIG. 
  8. Il permesso puo' essere rilasciato  anche  in  contitolarita'  a
piu' soggetti solidalmente responsabili nei confronti della  pubblica
amministrazione e dei terzi.  Ai  contitolari  e'  fatto  obbligo  di
nominare  un  unico  rappresentante  per  tutti  i  rapporti  con  le
pubbliche amministrazioni interessate e nei confronti dei terzi. 
  9. Qualora l'area richiesta interessi il  mare  territoriale  o  la
piattaforma  continentale  italiana,  deve   essere   preventivamente
acquisito il parere del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  e  del  Ministero  delle  infrastrutture  e
trasporti. 
  10.  Per  le  zone  interessanti  la  difesa  deve  essere  sentita
l'amministrazione militare. 
  11. Il rilascio del permesso  di  ricerca  resta  subordinato  alla
presentazione di una idonea  fideiussione  bancaria  od  assicurativa
commisurata al valore delle opere di recupero ambientale  previste  a
seguito delle attivita'. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti della legge 7 agosto 1990,  n.  241
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio
          2007, n. 78, recante «Regolamento  per  il  riordino  degli
          organismi  operanti  presso  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico, a norma dell'art. 29 del decreto legge 4  luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto  2006,  n.  248»,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 21 giugno 2007, n. 142. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400: 
                «2. Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  43  della  legge  11
          gennaio 1957, n. 6: 
                «Art. 43. A cura del Ministero dell'industria  e  del
          commercio  e'  pubblicato  il  bollettino  ufficiale  degli
          idrocarburi e della geotermia. 
              Nel bollettino suddetto saranno pubblicate  mensilmente
          le domande di permessi di ricerca per idrocarburi liquidi e
          gassosi, i decreti accordanti i permessi stessi, i  decreti
          di  concessione,  gli  avvisi  d'asta  ed  i   verbali   di
          aggiudicazione delle aree assegnate in base ad aste nonche'
          tutti gli altri provvedimenti  relativi  alla  materia  dei
          permessi e delle concessioni in tema di idrocarburi liquidi
          e gassosi. 
              Il Ministero dell'industria e  del  commercio  provvede
          altresi' alla tenuta ed alla  pubblicazione  degli  elenchi
          dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione
          per idrocarburi liquidi  e  gassosi.  Copia  integrale  dei
          predetti  elenchi   e'   depositata   presso   le   Sezioni
          dell'Ufficio nazionale  minerario  per  gli  idrocarburi  e
          presso  ciascun  Distretto  minerario  a  disposizione   di
          chiunque vi abbia interesse.».