Art. 4 
 
 
             Estensione e durata del permesso di ricerca 
 
  1. Il permesso di ricerca puo' coprire aree di terra o di mare  con
superficie massima di 300 chilometri quadrati. 
  2. La durata massima del permesso e' di quattro  anni,  prorogabile
per non oltre un biennio. 
  3. Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente  o
indirettamente, piu' permessi di ricerca purche'  l'area  complessiva
non risulti superiore a 5.000 chilometri quadrati in terraferma ed in
mare, fermo restando che l'area complessiva ricadente in una  singola
Regione non puo' superare i 1000 chilometri quadrati.