Art. 4 Estensione e durata del permesso di ricerca 1. Il permesso di ricerca puo' coprire aree di terra o di mare con superficie massima di 300 chilometri quadrati. 2. La durata massima del permesso e' di quattro anni, prorogabile per non oltre un biennio. 3. Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente o indirettamente, piu' permessi di ricerca purche' l'area complessiva non risulti superiore a 5.000 chilometri quadrati in terraferma ed in mare, fermo restando che l'area complessiva ricadente in una singola Regione non puo' superare i 1000 chilometri quadrati.