Art. 5 
 
 
                    Classificazione delle risorse 
 
  1. Il titolare del permesso di ricerca che abbia individuato fluidi
geotermici e' tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Regione od
ente da essa delegato, nel caso di rinvenimento sulla  terraferma  ed
al Ministero dello sviluppo economico nel  caso  di  rinvenimento  in
mare. 
  2. L'autorita' competente riconosce il carattere nazionale o locale
delle risorse rinvenute e ne da' immediata comunicazione pubblica nel
Bollettino ufficiale regionale o in altro  strumento  di  pubblicita'
degli atti indicato dalla regione stessa e nel BUIG.