Art. 10
Inutilizzabilita' e segreto professionale
1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del
procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio
avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o
proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della
parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul
contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e' ammessa
prova testimoniale e non puo' essere deferito giuramento decisorio.
2. Il mediatore non puo' essere tenuto a deporre sul contenuto
delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel
procedimento di mediazione, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne'
davanti ad altra autorita'. Al mediatore si applicano le disposizioni
dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le
garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo
103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 103 e 200 del
codice di procedura penale:
«Art. 103 (Garanzie di liberta' del difensore). - 1. Le
ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori
sono consentite solo:
a) quando essi o altre persone che svolgono
stabilmente attivita' nello stesso ufficio sono imputati,
limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro
attribuito;
b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del
reato o per ricercare cose o persone specificamente
predeterminate.
2. Presso i difensori e gli investigatori privati
autorizzati e incaricati in relazione al procedimento,
nonche' presso i consulenti tecnici non si puo' procedere a
sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della
difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.
3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una
perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore,
l'autorita' giudiziaria a pena di nullita' avvisa il
consiglio dell'ordine forense del luogo perche' il
presidente o un consigliere da questo delegato possa
assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne
fa richiesta, e' consegnata copia del provvedimento.
4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri
negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice
ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico
ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione
del giudice.
5. Non e' consentita l'intercettazione relativa a
conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli
investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione
al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari,
ne' a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.
6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo
della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore
in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo
che l'autorita' giudiziaria abbia fondato motivo di
ritenere che si tratti di corpo del reato.
7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 271, i
risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri,
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti
in violazione delle disposizioni precedenti, non possono
essere utilizzati.».
«Art. 200 (Segreto professionale). - 1. Non possono
essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per
ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi
i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita'
giudiziaria:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti
non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, gli investigatori privati
autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le
ostetriche e ogni altro esercente una professione
sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali
la legge riconosce la facolta' di astenersi dal deporre
determinata dal segreto professionale.
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la
dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre
sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se
risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si
applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo
professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle
quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere
fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia
se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del
reato per cui si procede e la loro veridicita' puo' essere
accertata solo attraverso l'identificazione della fonte
della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare
la fonte delle sue informazioni.».