Art. 11
Conciliazione
1. Se e' raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma
processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo.
Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore puo' formulare una
proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una
proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta
in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della
proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze
di cui all'articolo 13.
2. La proposta di conciliazione e' comunicata alle parti per
iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed
entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In
mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non puo' contenere
alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni
acquisite nel corso del procedimento.
3. Se e' raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se
tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma
processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal
mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle
parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere. Se con l'accordo le
parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti
dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione
dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere
autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'accordo
raggiunto, anche a seguito della proposta, puo' prevedere il
pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza
degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo
verbale con l'indicazione della proposta; il verbale e' sottoscritto
dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della
sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere.
Nello stesso verbale, il mediatore da' atto della mancata
partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale e' depositato presso la segreteria
dell'organismo e di esso e' rilasciata copia alle parti che lo
richiedono.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 2643 del codice civile:
«Art. 2643 (Atti soggetti a trascrizione). - Si devono
rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
1) i contratti che trasferiscono la proprieta' di
beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o
modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il
diritto di superficie, i diritti del concedente e
dell'enfiteuta;
3) i contratti che costituiscono la comunione dei
diritti menzionati nei numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano
servitu' prediali, il diritto di uso sopra beni immobili,
il diritto di abitazione;
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti
menzionati nei numeri precedenti;
6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione
forzata si trasferiscono la proprieta' di beni immobili o
altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di
vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili
dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;
7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo
enfiteutico;
8) i contratti di locazione di beni immobili che
hanno durata superiore a nove anni;
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione
o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un
termine maggiore di tre anni;
10) i contratti di societa' e di associazione con i
quali si conferisce il godimento di beni immobili o di
altri diritti reali immobiliari, quando la durata della
societa' o dell'associazione eccede i nove anni o e'
indeterminata;
11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno
l'effetto indicato dal numero precedente;
12) i contratti di anticresi;
13) le transazioni che hanno per oggetto controversie
sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
14) le sentenze che operano la costituzione, il
trasferimento o la modificazione di uno dei diritti
menzionati nei numeri precedenti.».