Art. 11 
 
 
                            Conciliazione 
 
  1. Se e'  raggiunto  un  accordo  amichevole,  il  mediatore  forma
processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo.
Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore  puo'  formulare  una
proposta di conciliazione. In ogni caso,  il  mediatore  formula  una
proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta
in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della
proposta, il mediatore informa le parti delle  possibili  conseguenze
di cui all'articolo 13. 
  2. La proposta  di  conciliazione  e'  comunicata  alle  parti  per
iscritto. Le parti fanno pervenire  al  mediatore,  per  iscritto  ed
entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto  della  proposta.  In
mancanza di risposta nel termine, la proposta si  ha  per  rifiutata.
Salvo diverso accordo delle parti, la  proposta  non  puo'  contenere
alcun  riferimento  alle  dichiarazioni  rese  o  alle   informazioni
acquisite nel corso del procedimento. 
  3. Se e' raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se
tutte le parti aderiscono  alla  proposta  del  mediatore,  si  forma
processo verbale che deve  essere  sottoscritto  dalle  parti  e  dal
mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle
parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere. Se con l'accordo  le
parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti
dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione
dello stesso la  sottoscrizione  del  processo  verbale  deve  essere
autenticata da un pubblico ufficiale a  cio'  autorizzato.  L'accordo
raggiunto,  anche  a  seguito  della  proposta,  puo'  prevedere   il
pagamento di una somma di denaro per ogni violazione  o  inosservanza
degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. 
  4. Se la conciliazione non  riesce,  il  mediatore  forma  processo
verbale con l'indicazione della proposta; il verbale e'  sottoscritto
dalle parti e dal mediatore, il quale  certifica  l'autografia  della
sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere.
Nello  stesso  verbale,  il  mediatore   da'   atto   della   mancata
partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. 
  5.  Il  processo  verbale  e'  depositato  presso   la   segreteria
dell'organismo e di esso  e'  rilasciata  copia  alle  parti  che  lo
richiedono. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2643 del codice civile: 
              «Art. 2643 (Atti soggetti a trascrizione). - Si  devono
          rendere pubblici col mezzo della trascrizione: 
                1) i contratti che  trasferiscono  la  proprieta'  di
          beni immobili; 
                2) i contratti  che  costituiscono,  trasferiscono  o
          modificano il diritto di usufrutto  su  beni  immobili,  il
          diritto  di  superficie,  i  diritti   del   concedente   e
          dell'enfiteuta; 
                3) i contratti che  costituiscono  la  comunione  dei
          diritti menzionati nei numeri precedenti; 
                4)  i  contratti  che  costituiscono   o   modificano
          servitu' prediali, il diritto di uso sopra  beni  immobili,
          il diritto di abitazione; 
                5)  gli  atti  tra  vivi  di  rinunzia   ai   diritti
          menzionati nei numeri precedenti; 
                6)  i  provvedimenti  con  i  quali   nell'esecuzione
          forzata si trasferiscono la proprieta' di beni  immobili  o
          altri diritti reali  immobiliari,  eccettuato  il  caso  di
          vendita seguita nel processo di liberazione degli  immobili
          dalle ipoteche a favore del terzo acquirente; 
                7) gli atti e le sentenze di affrancazione del  fondo
          enfiteutico; 
                8) i contratti di  locazione  di  beni  immobili  che
          hanno durata superiore a nove anni; 
                9) gli atti e le sentenze da cui risulta  liberazione
          o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un
          termine maggiore di tre anni; 
                10) i contratti di societa' e di associazione  con  i
          quali si conferisce il godimento  di  beni  immobili  o  di
          altri diritti reali immobiliari,  quando  la  durata  della
          societa' o  dell'associazione  eccede  i  nove  anni  o  e'
          indeterminata; 
                11) gli atti di costituzione dei consorzi  che  hanno
          l'effetto indicato dal numero precedente; 
                12) i contratti di anticresi; 
                13) le transazioni che hanno per oggetto controversie
          sui diritti menzionati nei numeri precedenti; 
                14) le  sentenze  che  operano  la  costituzione,  il
          trasferimento  o  la  modificazione  di  uno  dei   diritti
          menzionati nei numeri precedenti.».