Art. 12 
 
 
                  Efficacia esecutiva ed esecuzione 
 
  1. Il verbale  di  accordo,  il  cui  contenuto  non  e'  contrario
all'ordine pubblico o a norme imperative, e' omologato, su istanza di
parte e previo accertamento  anche  della  regolarita'  formale,  con
decreto del presidente del tribunale  nel  cui  circondario  ha  sede
l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui  all'articolo
2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 21 maggio 2008,  il  verbale  e'  omologato  dal  presidente  del
tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. 
  2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce  titolo  esecutivo  per
l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica  e  per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  2  della  direttiva
          2008/52/CE (relativa a determinati aspetti della mediazione
          in materia civile e commerciale): 
              «Art. 2 (Controversie transfrontaliere). - 1.  Ai  fini
          della presente direttiva per controversia  transfrontaliera
          si intende una controversia in cui almeno una  delle  parti
          e' domiciliata o risiede abitualmente in uno  Stato  membro
          diverso da quello di qualsiasi altra  parte  alla  data  in
          cui: 
                a) le parti concordano di ricorrere  alla  mediazione
          dopo il sorgere della controversia; 
                b) il ricorso  alla  mediazione  e'  ordinato  da  un
          organo giurisdizionale; 
                c) l'obbligo di ricorrere  alla  mediazione  sorge  a
          norma del diritto nazionale; 
              o 
                d) ai fini dell'art. 5, un  invito  e'  rivolto  alle
          parti. 
              2. In deroga al paragrafo 1, ai fini degli articoli 7 e
          8 per controversia transfrontaliera si intende altresi' una
          controversia  in  cui  un  procedimento  giudiziario  o  di
          arbitrato risultante da una  mediazione  tra  le  parti  e'
          avviato in uno Stato membro diverso da  quello  in  cui  le
          parti erano domiciliate  o  risiedevano  abitualmente  alla
          data di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c). 
              3. Ai fini  dei  paragrafi  1  e  2,  il  domicilio  e'
          stabilito  in  conformita'  degli  articoli  59  e  60  del
          regolamento (CE) n. 44/2001.».