Art. 12 Efficacia esecutiva ed esecuzione 1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non e' contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, e' omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarita' formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e' omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. 2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 2 della direttiva 2008/52/CE (relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale): «Art. 2 (Controversie transfrontaliere). - 1. Ai fini della presente direttiva per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui almeno una delle parti e' domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui: a) le parti concordano di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della controversia; b) il ricorso alla mediazione e' ordinato da un organo giurisdizionale; c) l'obbligo di ricorrere alla mediazione sorge a norma del diritto nazionale; o d) ai fini dell'art. 5, un invito e' rivolto alle parti. 2. In deroga al paragrafo 1, ai fini degli articoli 7 e 8 per controversia transfrontaliera si intende altresi' una controversia in cui un procedimento giudiziario o di arbitrato risultante da una mediazione tra le parti e' avviato in uno Stato membro diverso da quello in cui le parti erano domiciliate o risiedevano abitualmente alla data di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c). 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il domicilio e' stabilito in conformita' degli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001.».