Art. 12
Efficacia esecutiva ed esecuzione
1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non e' contrario
all'ordine pubblico o a norme imperative, e' omologato, su istanza di
parte e previo accertamento anche della regolarita' formale, con
decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede
l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo
2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 maggio 2008, il verbale e' omologato dal presidente del
tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per
l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della direttiva
2008/52/CE (relativa a determinati aspetti della mediazione
in materia civile e commerciale):
«Art. 2 (Controversie transfrontaliere). - 1. Ai fini
della presente direttiva per controversia transfrontaliera
si intende una controversia in cui almeno una delle parti
e' domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro
diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in
cui:
a) le parti concordano di ricorrere alla mediazione
dopo il sorgere della controversia;
b) il ricorso alla mediazione e' ordinato da un
organo giurisdizionale;
c) l'obbligo di ricorrere alla mediazione sorge a
norma del diritto nazionale;
o
d) ai fini dell'art. 5, un invito e' rivolto alle
parti.
2. In deroga al paragrafo 1, ai fini degli articoli 7 e
8 per controversia transfrontaliera si intende altresi' una
controversia in cui un procedimento giudiziario o di
arbitrato risultante da una mediazione tra le parti e'
avviato in uno Stato membro diverso da quello in cui le
parti erano domiciliate o risiedevano abitualmente alla
data di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il domicilio e'
stabilito in conformita' degli articoli 59 e 60 del
regolamento (CE) n. 44/2001.».