Art. 13
Spese processuali
1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde
interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la
ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha
rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla
formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese
sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo,
nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato
dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96 del
codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano altresi' alle spese per l'indennita' corrisposta al
mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8,
comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non
corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se
ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno escludere la
ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per
l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto
all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare
esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle
spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si
applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo degli articoli 92 e 96 del codice
di procedura civile:
«Art. 92 (Condanna alle spese per singoli atti.
Compensazione delle spese). - Il giudice, nel pronunciare
la condanna di cui all'articolo precedente, puo' escludere
la ripetizione delle spese sostenute dalla parte
vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e puo',
indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte
al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per
trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato
all'altra parte.
Se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altre gravi
ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicati nella
motivazione, il giudice puo' compensare, parzialmente o per
intero, le spese tra le parti.».
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono
compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente
convenuto nel processo verbale di conciliazione.».
«Art. 96 (Responsabilita' aggravata). - Se risulta che
la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con
mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra
parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento
dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per
cui e' stato eseguito un provvedimento cautelare, o
trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca
giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione
forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al
risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente,
che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei
danni e' fatta a norma del comma precedente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi
dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi'
condannare la parte soccombente al pagamento, a favore
della controparte, di una somma equitativamente
determinata.».