Art. 14 
 
 
                       Obblighi del mediatore 
 
  1. Al mediatore e ai suoi ausiliari e' fatto  divieto  di  assumere
diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente,  con  gli
affari trattati, fatta eccezione  per  quelli  strettamente  inerenti
alla prestazione dell'opera o del servizio; e' fatto loro divieto  di
percepire compensi direttamente dalle parti. 
  2. Al mediatore e' fatto, altresi', obbligo di: 
    a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale  e'  designato,
una dichiarazione di imparzialita' secondo le  formule  previste  dal
regolamento di procedura applicabile, nonche' gli  ulteriori  impegni
eventualmente previsti dal medesimo regolamento; 
    b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle  ragioni
di possibile pregiudizio all'imparzialita'  nello  svolgimento  della
mediazione; 
    c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite
dell'ordine pubblico e delle norme imperative; 
    d) corrispondere immediatamente a  ogni  richiesta  organizzativa
del responsabile dell'organismo. 
  3. Su istanza di parte,  il  responsabile  dell'organismo  provvede
alla eventuale sostituzione del mediatore. Il  regolamento  individua
la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando  la  mediazione
e' svolta dal responsabile dell'organismo.