Art. 15 
 
 
                  Mediazione nell'azione di classe 
 
  1. Quando e' esercitata l'azione di classe  prevista  dall'articolo
140-bis del codice del consumo,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione,
intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione,  ha  effetto
anche nei confronti  degli  aderenti  che  vi  abbiano  espressamente
consentito. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per il testo dell'art.  140-bis  di  cui  al  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vedi note all'art. 5.