Art. 15
Mediazione nell'azione di classe
1. Quando e' esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo
140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione,
intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto
anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente
consentito.
Note all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 140-bis di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vedi note all'art. 5.