Art. 3
Disciplina applicabile e forma degli atti
1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento
dell'organismo scelto dalle parti.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del
procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonche' modalita' di nomina
del mediatore che ne assicurano l'imparzialita' e l'idoneita' al
corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a
formalita'.
4. La mediazione puo' svolgersi secondo modalita' telematiche
previste dal regolamento dell'organismo.