Art. 3 
 
 
              Disciplina applicabile e forma degli atti 
 
  1.  Al  procedimento  di  mediazione  si  applica  il   regolamento
dell'organismo scelto dalle parti. 
  2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la  riservatezza  del
procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonche'  modalita'  di  nomina
del mediatore che ne  assicurano  l'imparzialita'  e  l'idoneita'  al
corretto e sollecito espletamento dell'incarico. 
  3. Gli atti del procedimento di  mediazione  non  sono  soggetti  a
formalita'. 
  4. La  mediazione  puo'  svolgersi  secondo  modalita'  telematiche
previste dal regolamento dell'organismo.