Art. 4 
 
 
                       Accesso alla mediazione 
 
  1. La domanda di  mediazione  relativa  alle  controversie  di  cui
all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di  un'istanza  presso
un  organismo.  In  caso  di  piu'  domande  relative   alla   stessa
controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il
quale e' stata presentata la prima domanda. Per determinare il  tempo
della  domanda  si  ha  riguardo  alla  data  della  ricezione  della
comunicazione. 
  2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti,  l'oggetto  e  le
ragioni della pretesa. 
  3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto  a
informare   l'assistito   della   possibilita'   di   avvalersi   del
procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e  delle
agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa
altresi' l'assistito dei casi in cui l'esperimento  del  procedimento
di  mediazione  e'  condizione  di   procedibilita'   della   domanda
giudiziale. L'informazione deve  essere  fornita  chiaramente  e  per
iscritto. In caso di violazione degli obblighi  di  informazione,  il
contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile.  Il  documento
che contiene l'informazione e'  sottoscritto  dall'assistito  e  deve
essere allegato all'atto  introduttivo  dell'eventuale  giudizio.  Il
giudice che verifica la mancata allegazione  del  documento,  se  non
provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa  la  parte  della
facolta' di chiedere la mediazione.