Art. 4
Accesso alla mediazione
1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui
all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di un'istanza presso
un organismo. In caso di piu' domande relative alla stessa
controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il
quale e' stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo
della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della
comunicazione.
2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le
ragioni della pretesa.
3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a
informare l'assistito della possibilita' di avvalersi del
procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle
agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa
altresi' l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento
di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda
giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per
iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il
contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento
che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve
essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il
giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non
provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della
facolta' di chiedere la mediazione.