Art. 5
Condizione di procedibilita' e rapporti con il processo
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una
controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla
circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del
presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal
decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento
istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie
ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima
udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma
non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del
termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la
mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle
parti il termine di quindici giorni per la presentazione della
domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni
previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai
commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello,
valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il
comportamento delle parti, puo' invitare le stesse a procedere alla
mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima
dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale
udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Se le
parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la
mediazione non e' gia' stata avviata, assegna contestualmente alle
parti il termine di quindici giorni per la presentazione della
domanda di mediazione.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la
concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la
trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1 e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino
alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della
provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al
mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura
civile;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei
provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di
procedura civile;
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione
relativi all'esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in camera di consiglio;
f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai
commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo
dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il
tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione
di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine
di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e
fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui
all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la
successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di
conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda e'
presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto
nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo
iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma
1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al
contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di
un diverso organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di
mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda
giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce
altresi' la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce
la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine
di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo
11 presso la segreteria dell'organismo.
Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 reca:
«Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato,
sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i
risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'art. 27,
commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.».
- Si riporta il testo dell'art. 128-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia.):
«Art. 128-bis (Risoluzione delle controversie). - 1. I
soggetti di cui all'art. 115 aderiscono a sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie con la
clientela.
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca
d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle
procedure di risoluzione delle controversie e di
composizione dell'organo decidente, in modo che risulti
assicurata l'imparzialita' dello stesso e la
rappresentativita' dei soggetti interessati. Le procedure
devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita'
della soluzione delle controversie e l'effettivita' della
tutela.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque
momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto
dall'ordinamento.
3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un reclamo da
parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1,
indica al reclamante la possibilita' di adire i sistemi
previsti ai sensi del presente articolo.».
- Si riporta il testo degli articoli 37, 140 e 140-bis
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice
del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229.):
«Art. 37 (Azione inibitoria). - 1. Le associazioni
rappresentative dei consumatori, di cui all'art. 137, le
associazioni rappresentative dei professionisti e le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono
convenire in giudizio il professionista o l'associazione di
professionisti che utilizzano, o che raccomandano
l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere
al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni
di cui sia accertata l'abusivita' ai sensi del presente
titolo.
2. L'inibitoria puo' essere concessa, quando ricorrono
giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e
seguenti del codice di procedura civile.
3. Il giudice puo' ordinare che il provvedimento sia
pubblicato in uno o piu' giornali, di cui uno almeno a
diffusione nazionale.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle
azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei
consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
dell'art. 140».
«Art. 140 (Procedura). - 1. I soggetti di cui all'art.
139 sono legittimati nei casi ivi previsti ad agire a
tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli
utenti richiedendo al tribunale:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli
interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o
eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su
uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure locale
nei casi in cui la pubblicita' del provvedimento puo'
contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle
violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1, nonche' i
soggetti di cui all'art. 139, comma 2, possono attivare,
prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione
dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio, a norma dell'art. 2,
comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
nonche' agli altri organismi di composizione
extragiudiziale per la composizione delle controversie in
materia di consumo a norma dell'art. 141. La procedura e',
in ogni caso, definita entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto
dalle parti e dal rappresentante dell'organismo di
composizione extragiudiziale adito, e' depositato per
l'omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo
nel quale si e' svolto il procedimento di conciliazione.
4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata
la regolarita' formale del processo verbale, lo dichiara
esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione
omologato costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo' essere
proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla
data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto
da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento
lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del
comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato
chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, puo' attivare la
procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun
pregiudizio per l'azione giudiziale da avviarsi o gia'
avviata. La favorevole conclusione, anche nella fase
esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata
ai fini della cessazione della materia del contendere.
7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di
cui al comma 1 il giudice fissa un termine per
l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda
della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di
inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516
euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di
ritardo rapportati alla gravita' del fatto. In caso di
inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di
conciliazione di cui al comma 3 le parti possono adire il
tribunale con procedimento in camera di consiglio
affinche', accertato l'inadempimento, disponga il pagamento
delle dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze al fondo da istituire nell'ambito di apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, per finanziare
iniziative a vantaggio dei consumatori.
8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza,
l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da
669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile.
9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla
continenza, sulla connessione e sulla riunione dei
procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo
non precludono il diritto ad azioni individuali dei
consumatori che siano danneggiati dalle medesime
violazioni.
10. Per le associazioni di cui all'art. 139 l'azione
inibitoria prevista dall'art. 37 in materia di clausole
vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, si
esercita ai sensi del presente articolo.
11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi
dell'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
12. Restano salve le procedure conciliative di
competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni di cui all'art. 1, comma 11, della legge 31
luglio 1997, n. 249.».
«Art. 140-bis (Azione di classe). - 1. I diritti
individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui
al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di
classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal
fine ciascun componente della classe, anche mediante
associazioni cui da' mandato o comitati cui partecipa, puo'
agire per l'accertamento della responsabilita' e per la
condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
2. L'azione tutela:
a) i diritti contrattuali di una pluralita' di
consumatori e utenti che versano nei confronti di una
stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti
relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341
e 1342 del codice civile;
b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali
di un determinato prodotto nei confronti del relativo
produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto
contrattuale;
c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio
derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche
commerciali scorrette o da comportamenti
anticoncorrenziali.
3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della
tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di
classe, senza ministero di difensore. L'adesione comporta
rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria
individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto
previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente,
oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli
elementi costitutivi del diritto fatto valere con la
relativa documentazione probatoria, e' depositato in
cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al
comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai
sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile
decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro
che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto
di adesione.
4. La domanda e' proposta al tribunale ordinario avente
sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa,
ma per la Valle d'Aosta e' competente il tribunale di
Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia
Giulia e' competente il tribunale di Venezia, per le
Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise e' competente il
tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria e'
competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la
causa in composizione collegiale.
5. La domanda si propone con atto di citazione
notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso
il tribunale adito, il quale puo' intervenire limitatamente
al giudizio di ammissibilita'.
6. All'esito della prima udienza il tribunale decide
con ordinanza sull'ammissibilita' della domanda, ma puo'
sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini
del decidere e' in corso un'istruttoria davanti a
un'autorita' indipendente ovvero un giudizio davanti al
giudice amministrativo. La domanda e' dichiarata
inammissibile quando e' manifestamente infondata, quando
sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice
non ravvisa l'identita' dei diritti individuali tutelabili
ai sensi del comma 2, nonche' quando il proponente non
appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della
classe.
7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilita' e'
reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine
perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello
decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre
quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo
dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento
davanti al tribunale.
8. Con l'ordinanza di inammissibilita', il giudice
regola le spese, anche ai sensi dell'art. 96 del codice di
procedura civile, e ordina la piu' opportuna pubblicita' a
cura e spese del soccombente.
9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il
tribunale fissa termini e modalita' della piu' opportuna
pubblicita', ai fini della tempestiva adesione degli
appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicita' e'
condizione di procedibilita' della domanda. Con la stessa
ordinanza il tribunale:
a) definisce i caratteri dei diritti individuali
oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai
quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella
classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;
b) fissa un termine perentorio, non superiore a
centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione
della pubblicita', entro il quale gli atti di adesione,
anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria.
Copia dell'ordinanza e' trasmessa, a cura della
cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne
cura ulteriori forme di pubblicita', anche mediante la
pubblicazione sul relativo sito internet.
10. E' escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'art.
105 del codice di procedura civile.
11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il
tribunale determina altresi' il corso della procedura
assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa,
efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o
con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni
tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare
indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di
prove o argomenti; onera le parti della pubblicita'
ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel
modo che ritiene piu' opportuno l'istruzione probatoria e
disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio.
12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia
sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'art.
1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro
che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio
omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In
caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei
confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica
utilita', il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto
in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle
relative carte dei servizi eventualmente emanate. La
sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla
pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati
durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e
incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo
la pubblicazione della sentenza.
13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di
cui all'art. 283 del codice di procedura civile, tiene
altresi' conto dell'entita' complessiva della somma
gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonche'
delle connesse difficolta' di ripetizione in caso di
accoglimento del gravame. La corte puo' comunque disporre
che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la
somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e
resti vincolata nelle forme ritenute piu' opportune.
14. La sentenza che definisce il giudizio fa' stato
anche nei confronti degli aderenti. E' fatta salva l'azione
individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione
collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe
per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa
dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal
giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto
termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo
stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente
adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo,
assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta
giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.
15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le
parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi
hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono
fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di
chiusura anticipata del processo.».
- Si riporta il testo dell'art. 667 del codice di
procedura civile:
«Art. 667 (Mutamento del rito). - Pronunciati i
provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il
giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa
ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'art. 426.».
- Si riporta il testo dell'art. 703 del codice di
procedura civile:
«Art. 703 (Domande di reintegrazione e di manutenzione
nel possesso). - Le domande di reintegrazione e di
manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al
giudice competente a norma dell'art. 21.
Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e
seguenti, in quanto compatibili.
L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda e'
reclamabile ai sensi dell'art. 669-terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il termine
perentorio di sessanta giorni decorrente dalla
comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo
ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo
comma, il giudice fissa dinanzi a se' l'udienza per la
prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'art.
669-novies, terzo comma.».