Art. 5 
 
 
       Condizione di procedibilita' e rapporti con il processo 
 
  1. Chi intende esercitare in giudizio  un'azione  relativa  ad  una
controversia in materia  di  condominio,  diritti  reali,  divisione,
successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione,  comodato,
affitto  di  aziende,  risarcimento   del   danno   derivante   dalla
circolazione di veicoli e natanti, da  responsabilita'  medica  e  da
diffamazione  con  il  mezzo  della  stampa  o  con  altro  mezzo  di
pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e'  tenuto
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del
presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal
decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179,  ovvero  il  procedimento
istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie
ivi  regolate.  L'esperimento  del  procedimento  di  mediazione   e'
condizione    di    procedibilita'    della    domanda    giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita  dal  convenuto,  a  pena  di
decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non  oltre  la  prima
udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma
non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza  del
termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo  provvede  quando  la
mediazione non e' stata  esperita,  assegnando  contestualmente  alle
parti il termine  di  quindici  giorni  per  la  presentazione  della
domanda di mediazione. Il presente comma non si applica  alle  azioni
previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del  consumo  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,  e  successive
modificazioni. 
  2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo  quanto  disposto  dai
commi 3 e 4, il giudice,  anche  in  sede  di  giudizio  di  appello,
valutata la  natura  della  causa,  lo  stato  dell'istruzione  e  il
comportamento delle parti, puo' invitare le stesse a  procedere  alla
mediazione.  L'invito  deve   essere   rivolto   alle   parti   prima
dell'udienza di precisazione delle conclusioni  ovvero,  quando  tale
udienza non e' prevista, prima della discussione della causa.  Se  le
parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la  successiva  udienza
dopo la scadenza del termine di  cui  all'articolo  6  e,  quando  la
mediazione non e' gia' stata avviata,  assegna  contestualmente  alle
parti il termine  di  quindici  giorni  per  la  presentazione  della
domanda di mediazione. 
  3. Lo svolgimento della mediazione non preclude  in  ogni  caso  la
concessione  dei  provvedimenti   urgenti   e   cautelari,   ne'   la
trascrizione della domanda giudiziale. 
  4. I commi 1 e 2 non si applicano: 
    a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione,  fino
alla pronuncia sulle  istanze  di  concessione  e  sospensione  della
provvisoria esecuzione; 
    b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto,  fino  al
mutamento del rito di cui all'articolo 667 del  codice  di  procedura
civile; 
    c)  nei  procedimenti  possessori,  fino   alla   pronuncia   dei
provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo  comma,  del  codice  di
procedura civile; 
    d) nei procedimenti di opposizione o  incidentali  di  cognizione
relativi all'esecuzione forzata; 
    e) nei procedimenti in camera di consiglio; 
    f) nell'azione civile esercitata nel processo penale. 
  5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo  quanto  disposto  dai
commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto  ovvero  l'atto  costitutivo
dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione  e  il
tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su  eccezione
di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il  termine
di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e
fissa la successiva udienza dopo  la  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 6. Allo stesso modo il  giudice  o  l'arbitro  fissa  la
successiva  udienza  quando  la  mediazione   o   il   tentativo   di
conciliazione  sono  iniziati,  ma  non  conclusi.  La   domanda   e'
presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto
nel registro, ovvero, in mancanza,  davanti  ad  un  altro  organismo
iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma
1. In ogni caso, le  parti  possono  concordare,  successivamente  al
contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione  di
un diverso organismo iscritto. 
  6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda  di
mediazione produce  sulla  prescrizione  gli  effetti  della  domanda
giudiziale. Dalla stessa data, la  domanda  di  mediazione  impedisce
altresi' la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce
la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo  termine
di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo
11 presso la segreteria dell'organismo. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.  179  reca:
          «Istituzione di procedure di conciliazione e di  arbitrato,
          sistema  di  indennizzo  e  fondo   di   garanzia   per   i
          risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'art. 27,
          commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  128-bis  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385  (Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia.): 
              «Art. 128-bis (Risoluzione delle controversie). - 1.  I
          soggetti di  cui  all'art.  115  aderiscono  a  sistemi  di
          risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie   con   la
          clientela. 
              2. Con deliberazione del CICR, su proposta della  Banca
          d'Italia, sono determinati i criteri di  svolgimento  delle
          procedure  di   risoluzione   delle   controversie   e   di
          composizione dell'organo decidente,  in  modo  che  risulti
          assicurata    l'imparzialita'    dello    stesso    e    la
          rappresentativita' dei soggetti interessati.  Le  procedure
          devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita'
          della soluzione delle controversie e  l'effettivita'  della
          tutela. 
              3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2   non
          pregiudicano  per  il  cliente  il  ricorso,  in  qualunque
          momento,  a   ogni   altro   mezzo   di   tutela   previsto
          dall'ordinamento. 
              3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un  reclamo  da
          parte della clientela dei  soggetti  di  cui  al  comma  1,
          indica al reclamante la possibilita'  di  adire  i  sistemi
          previsti ai sensi del presente articolo.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 37, 140 e  140-bis
          del decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206  (Codice
          del consumo, a norma dell'art.  7  della  legge  29  luglio
          2003, n. 229.): 
              «Art. 37 (Azione  inibitoria).  -  1.  Le  associazioni
          rappresentative dei consumatori, di cui  all'art.  137,  le
          associazioni rappresentative dei professionisti e le camere
          di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono
          convenire in giudizio il professionista o l'associazione di
          professionisti   che   utilizzano,   o   che   raccomandano
          l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere
          al giudice competente che inibisca l'uso  delle  condizioni
          di cui sia accertata l'abusivita'  ai  sensi  del  presente
          titolo. 
              2. L'inibitoria puo' essere concessa, quando  ricorrono
          giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e
          seguenti del codice di procedura civile. 
              3. Il giudice puo' ordinare che  il  provvedimento  sia
          pubblicato in uno o piu' giornali,  di  cui  uno  almeno  a
          diffusione nazionale. 
              4. Per quanto non previsto dal presente articolo,  alle
          azioni  inibitorie  esercitate   dalle   associazioni   dei
          consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
          dell'art. 140». 
              «Art. 140 (Procedura). - 1. I soggetti di cui  all'art.
          139 sono legittimati nei  casi  ivi  previsti  ad  agire  a
          tutela degli interessi collettivi dei consumatori  e  degli
          utenti richiedendo al tribunale: 
                a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli
          interessi dei consumatori e degli utenti; 
                b) di  adottare  le  misure  idonee  a  correggere  o
          eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; 
                c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento  su
          uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure  locale
          nei casi in  cui  la  pubblicita'  del  provvedimento  puo'
          contribuire a correggere  o  eliminare  gli  effetti  delle
          violazioni accertate. 
              2. Le  associazioni  di  cui  al  comma  1,  nonche'  i
          soggetti di cui all'art. 139, comma  2,  possono  attivare,
          prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione
          dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato  e
          agricoltura competente per territorio, a norma dell'art. 2,
          comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n.  580,
          nonche'    agli    altri    organismi    di    composizione
          extragiudiziale per la composizione delle  controversie  in
          materia di consumo a norma dell'art. 141. La procedura  e',
          in ogni caso, definita entro sessanta giorni. 
              3. Il processo verbale di  conciliazione,  sottoscritto
          dalle  parti  e  dal   rappresentante   dell'organismo   di
          composizione  extragiudiziale  adito,  e'  depositato   per
          l'omologazione nella cancelleria del  tribunale  del  luogo
          nel quale si e' svolto il procedimento di conciliazione. 
              4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata
          la regolarita' formale del processo  verbale,  lo  dichiara
          esecutivo  con  decreto.  Il   verbale   di   conciliazione
          omologato costituisce titolo esecutivo. 
              5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo'  essere
          proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni  dalla
          data in cui le associazioni abbiano richiesto  al  soggetto
          da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata
          con avviso di ricevimento, la cessazione del  comportamento
          lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti. 
              6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del
          comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia  stato
          chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, puo' attivare la
          procedura di conciliazione di cui al comma  2  senza  alcun
          pregiudizio per l'azione  giudiziale  da  avviarsi  o  gia'
          avviata.  La  favorevole  conclusione,  anche  nella   fase
          esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata
          ai fini della cessazione della materia del contendere. 
              7. Con il provvedimento che definisce  il  giudizio  di
          cui  al  comma  1  il  giudice   fissa   un   termine   per
          l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su  domanda
          della parte che ha agito in giudizio, dispone, in  caso  di
          inadempimento, il pagamento di una somma di denaro  da  516
          euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno  di
          ritardo rapportati alla gravita'  del  fatto.  In  caso  di
          inadempimento degli  obblighi  risultanti  dal  verbale  di
          conciliazione di cui al comma 3 le parti possono  adire  il
          tribunale  con  procedimento   in   camera   di   consiglio
          affinche', accertato l'inadempimento, disponga il pagamento
          delle dette somme di denaro.  Tali  somme  di  denaro  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze al  fondo  da  istituire  nell'ambito  di  apposita
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          Ministero  dello   sviluppo   economico,   per   finanziare
          iniziative a vantaggio dei consumatori. 
              8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di  urgenza,
          l'azione inibitoria si svolge a  norma  degli  articoli  da
          669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile. 
              9. Fatte salve  le  norme  sulla  litispendenza,  sulla
          continenza,  sulla  connessione  e   sulla   riunione   dei
          procedimenti, le disposizioni di cui al  presente  articolo
          non  precludono  il  diritto  ad  azioni  individuali   dei
          consumatori   che   siano   danneggiati   dalle    medesime
          violazioni. 
              10. Per le associazioni di cui  all'art.  139  l'azione
          inibitoria prevista dall'art. 37  in  materia  di  clausole
          vessatorie nei contratti stipulati con  i  consumatori,  si
          esercita ai sensi del presente articolo. 
              11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del  giudice
          amministrativo in materia  di  servizi  pubblici  ai  sensi
          dell'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. 
              12.  Restano  salve  le   procedure   conciliative   di
          competenza   dell'Autorita'   per   le    garanzie    nelle
          comunicazioni di cui all'art. 1, comma 11, della  legge  31
          luglio 1997, n. 249.». 
              «Art. 140-bis  (Azione  di  classe).  -  1.  I  diritti
          individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di  cui
          al comma 2 sono tutelabili  anche  attraverso  l'azione  di
          classe, secondo le previsioni del presente articolo. A  tal
          fine  ciascun  componente  della  classe,  anche   mediante
          associazioni cui da' mandato o comitati cui partecipa, puo'
          agire per l'accertamento della  responsabilita'  e  per  la
          condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. 
              2. L'azione tutela: 
                a)  i  diritti  contrattuali  di  una  pluralita'  di
          consumatori e utenti  che  versano  nei  confronti  di  una
          stessa impresa in situazione identica,  inclusi  i  diritti
          relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341
          e 1342 del codice civile; 
                b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali
          di un  determinato  prodotto  nei  confronti  del  relativo
          produttore, anche a  prescindere  da  un  diretto  rapporto
          contrattuale; 
                c) i diritti  identici  al  ristoro  del  pregiudizio
          derivante agli stessi  consumatori  e  utenti  da  pratiche
          commerciali     scorrette      o      da      comportamenti
          anticoncorrenziali. 
              3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della
          tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di
          classe, senza ministero di difensore.  L'adesione  comporta
          rinuncia  a  ogni  azione   restitutoria   o   risarcitoria
          individuale  fondata  sul  medesimo  titolo,  salvo  quanto
          previsto dal comma  15.  L'atto  di  adesione,  contenente,
          oltre  all'elezione  di  domicilio,   l'indicazione   degli
          elementi  costitutivi  del  diritto  fatto  valere  con  la
          relativa  documentazione  probatoria,  e'   depositato   in
          cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui  al
          comma 9, lettera b).  Gli  effetti  sulla  prescrizione  ai
          sensi  degli  articoli  2943  e  2945  del  codice   civile
          decorrono dalla notificazione della domanda e,  per  coloro
          che hanno aderito successivamente, dal  deposito  dell'atto
          di adesione. 
              4. La domanda e' proposta al tribunale ordinario avente
          sede nel capoluogo della regione in cui ha sede  l'impresa,
          ma per la Valle  d'Aosta  e'  competente  il  tribunale  di
          Torino, per il  Trentino-Alto  Adige  e  il  Friuli-Venezia
          Giulia e'  competente  il  tribunale  di  Venezia,  per  le
          Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise  e'  competente  il
          tribunale di Roma e per la  Basilicata  e  la  Calabria  e'
          competente il tribunale di Napoli. Il tribunale  tratta  la
          causa in composizione collegiale. 
              5.  La  domanda  si  propone  con  atto  di   citazione
          notificato anche all'ufficio del pubblico ministero  presso
          il tribunale adito, il quale puo' intervenire limitatamente
          al giudizio di ammissibilita'. 
              6. All'esito della prima udienza  il  tribunale  decide
          con ordinanza sull'ammissibilita' della  domanda,  ma  puo'
          sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti  ai  fini
          del  decidere  e'  in  corso   un'istruttoria   davanti   a
          un'autorita' indipendente ovvero  un  giudizio  davanti  al
          giudice   amministrativo.   La   domanda   e'    dichiarata
          inammissibile quando e'  manifestamente  infondata,  quando
          sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice
          non ravvisa l'identita' dei diritti individuali  tutelabili
          ai sensi del comma 2,  nonche'  quando  il  proponente  non
          appare in grado di curare adeguatamente  l'interesse  della
          classe. 
              7.  L'ordinanza  che  decide  sulla  ammissibilita'  e'
          reclamabile  davanti  alla  corte  d'appello  nel   termine
          perentorio di  trenta  giorni  dalla  sua  comunicazione  o
          notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte  d'appello
          decide con ordinanza  in  camera  di  consiglio  non  oltre
          quaranta  giorni  dal  deposito  del  ricorso.  Il  reclamo
          dell'ordinanza  ammissiva  non  sospende  il   procedimento
          davanti al tribunale. 
              8. Con  l'ordinanza  di  inammissibilita',  il  giudice
          regola le spese, anche ai sensi dell'art. 96 del codice  di
          procedura civile, e ordina la piu' opportuna pubblicita'  a
          cura e spese del soccombente. 
              9.  Con  l'ordinanza  con  cui  ammette   l'azione   il
          tribunale fissa termini e modalita'  della  piu'  opportuna
          pubblicita',  ai  fini  della  tempestiva  adesione   degli
          appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicita' e'
          condizione di procedibilita' della domanda. Con  la  stessa
          ordinanza il tribunale: 
                a) definisce  i  caratteri  dei  diritti  individuali
          oggetto del giudizio, specificando i  criteri  in  base  ai
          quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella
          classe o devono ritenersi esclusi dall'azione; 
                b) fissa  un  termine  perentorio,  non  superiore  a
          centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione
          della pubblicita', entro il quale  gli  atti  di  adesione,
          anche a mezzo dell'attore, sono depositati in  cancelleria.
          Copia   dell'ordinanza   e'   trasmessa,   a   cura   della
          cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico  che  ne
          cura ulteriori forme  di  pubblicita',  anche  mediante  la
          pubblicazione sul relativo sito internet. 
              10. E' escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'art.
          105 del codice di procedura civile. 
              11.  Con  l'ordinanza  con  cui  ammette  l'azione   il
          tribunale  determina  altresi'  il  corso  della  procedura
          assicurando,  nel  rispetto  del  contraddittorio,  l'equa,
          efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o
          con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni
          tempo, il tribunale prescrive  le  misure  atte  a  evitare
          indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di
          prove  o  argomenti;  onera  le  parti  della   pubblicita'
          ritenuta necessaria a tutela  degli  aderenti;  regola  nel
          modo che ritiene piu' opportuno l'istruzione  probatoria  e
          disciplina  ogni  altra  questione  di  rito,  omessa  ogni
          formalita' non essenziale al contraddittorio. 
              12. Se accoglie  la  domanda,  il  tribunale  pronuncia
          sentenza di condanna con cui liquida,  ai  sensi  dell'art.
          1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro
          che hanno  aderito  all'azione  o  stabilisce  il  criterio
          omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme.  In
          caso di accoglimento di un'azione di  classe  proposta  nei
          confronti di gestori di  servizi  pubblici  o  di  pubblica
          utilita', il tribunale tiene conto di  quanto  riconosciuto
          in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati  nelle
          relative  carte  dei  servizi  eventualmente  emanate.   La
          sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla
          pubblicazione. I pagamenti delle  somme  dovute  effettuati
          durante  tale  periodo  sono  esenti  da  ogni  diritto   e
          incremento, anche per gli accessori di legge maturati  dopo
          la pubblicazione della sentenza. 
              13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti  di
          cui all'art. 283 del  codice  di  procedura  civile,  tiene
          altresi'  conto  dell'entita'   complessiva   della   somma
          gravante sul debitore, del numero  dei  creditori,  nonche'
          delle  connesse  difficolta'  di  ripetizione  in  caso  di
          accoglimento del gravame. La corte puo'  comunque  disporre
          che, fino al passaggio  in  giudicato  della  sentenza,  la
          somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e
          resti vincolata nelle forme ritenute piu' opportune. 
              14. La sentenza che definisce  il  giudizio  fa'  stato
          anche nei confronti degli aderenti. E' fatta salva l'azione
          individuale dei  soggetti  che  non  aderiscono  all'azione
          collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe
          per i medesimi fatti e nei confronti della  stessa  impresa
          dopo la scadenza del termine per l'adesione  assegnato  dal
          giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte  entro  detto
          termine sono riunite d'ufficio  se  pendenti  davanti  allo
          stesso tribunale;  altrimenti  il  giudice  successivamente
          adito  ordina  la  cancellazione  della  causa  dal  ruolo,
          assegnando un termine perentorio non superiore  a  sessanta
          giorni per la riassunzione davanti al primo giudice. 
              15. Le rinunce e  le  transazioni  intervenute  tra  le
          parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non  vi
          hanno espressamente consentito.  Gli  stessi  diritti  sono
          fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o  di
          chiusura anticipata del processo.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  667  del  codice  di
          procedura civile: 
              «Art.  667  (Mutamento  del  rito).  -  Pronunciati   i
          provvedimenti  previsti  dagli  articoli  665  e  666,   il
          giudizio prosegue nelle forme  del  rito  speciale,  previa
          ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'art. 426.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  703  del  codice  di
          procedura civile: 
              «Art. 703 (Domande di reintegrazione e di  manutenzione
          nel  possesso).  -  Le  domande  di  reintegrazione  e   di
          manutenzione nel possesso  si  propongono  con  ricorso  al
          giudice competente a norma dell'art. 21. 
              Il giudice provvede ai sensi degli articoli  669-bis  e
          seguenti, in quanto compatibili. 
              L'ordinanza che  accoglie  o  respinge  la  domanda  e'
          reclamabile ai sensi dell'art. 669-terdecies. 
              Se richiesto da  una  delle  parti,  entro  il  termine
          perentorio   di   sessanta    giorni    decorrente    dalla
          comunicazione del provvedimento che ha deciso  sul  reclamo
          ovvero, in difetto,  del  provvedimento  di  cui  al  terzo
          comma, il giudice fissa dinanzi  a  se'  l'udienza  per  la
          prosecuzione del giudizio  di  merito.  Si  applica  l'art.
          669-novies, terzo comma.».