Art. 6
Durata
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a
quattro mesi.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito
della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato
dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il
giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del
quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5, non e' soggetto a
sospensione feriale.