Art. 6 
 
 
                               Durata 
 
  1. Il procedimento di mediazione ha  una  durata  non  superiore  a
quattro mesi. 
  2. Il termine di cui al comma 1  decorre  dalla  data  di  deposito
della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello  fissato
dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui  il
giudice dispone il rinvio della causa  ai  sensi  del  quarto  o  del
quinto periodo del  comma  1  dell'articolo  5,  non  e'  soggetto  a
sospensione feriale.