Art. 7
Effetti sulla ragionevole durata del processo
1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio
disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1, non si
computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n.
89.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 24 marzo
2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di
violazione del termine ragionevole del processo e modifica
dell'art. 375 del codice di procedura civile.):
«Art. 2 (Diritto all'equa riparazione). - 1. Chi ha
subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto
di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata
ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il
profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui
all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad
una equa riparazione.
2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la
complessita' del caso e, in relazione alla stessa, il
comportamento delle parti e del giudice del procedimento,
nonche' quello di ogni altra autorita' chiamata a
concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.
3. Il giudice determina la riparazione a norma
dell'art. 2056 del codice civile, osservando le
disposizioni seguenti:
a) rileva solamente il danno riferibile al periodo
eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;
b) il danno non patrimoniale e' riparato, oltre che
con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso
adeguate forme di pubblicita' della dichiarazione
dell'avvenuta violazione.».