Art. 7 
 
 
            Effetti sulla ragionevole durata del processo 
 
  1. Il periodo di  cui  all'articolo  6  e  il  periodo  del  rinvio
disposto dal giudice ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,  non  si
computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n.
89. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 24  marzo
          2001, n. 89 (Previsione di  equa  riparazione  in  caso  di
          violazione del termine ragionevole del processo e  modifica
          dell'art. 375 del codice di procedura civile.): 
              «Art. 2 (Diritto all'equa riparazione).  -  1.  Chi  ha
          subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto
          di violazione della Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
          diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata
          ai sensi della legge  4  agosto  1955,  n.  848,  sotto  il
          profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui
          all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha  diritto  ad
          una equa riparazione. 
              2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la
          complessita' del caso  e,  in  relazione  alla  stessa,  il
          comportamento delle parti e del giudice  del  procedimento,
          nonche'  quello  di  ogni  altra   autorita'   chiamata   a
          concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione. 
              3.  Il  giudice  determina  la  riparazione   a   norma
          dell'art.   2056   del   codice   civile,   osservando   le
          disposizioni seguenti: 
                a) rileva solamente il danno  riferibile  al  periodo
          eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1; 
                b) il danno non patrimoniale e' riparato,  oltre  che
          con il pagamento di una somma di denaro,  anche  attraverso
          adeguate   forme   di   pubblicita'   della   dichiarazione
          dell'avvenuta violazione.».