Art. 8
Procedimento
1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il
responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo
incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della
domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate
all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione,
anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono
specifiche competenze tecniche, l'organismo puo' nominare uno o piu'
mediatori ausiliari.
2. Il procedimento si svolge senza formalita' presso la sede
dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di
procedura dell'organismo.
3. Il mediatore si adopera affinche' le parti raggiungano un
accordo amichevole di definizione della controversia.
4. Quando non puo' procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo,
il mediatore puo' avvalersi di esperti iscritti negli albi dei
consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura
dell'organismo deve prevedere le modalita' di calcolo e liquidazione
dei compensi spettanti agli esperti.
5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al
procedimento di mediazione il giudice puo' desumere argomenti di
prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo
comma, del codice di procedura civile.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 116 del codice di
procedura civile:
«Art. 116 (Valutazione delle prove). - Il giudice deve
valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento,
salvo che la legge disponga altrimenti.
Il giudice puo' desumere argomenti di prova dalle
risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo
seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le
ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno
delle parti stesse nel processo.».