Art. 8 
 
                            Procedimento 
 
  1. All'atto della presentazione della  domanda  di  mediazione,  il
responsabile dell'organismo designa un mediatore  e  fissa  il  primo
incontro tra le parti non oltre quindici giorni  dal  deposito  della
domanda. La domanda e la data  del  primo  incontro  sono  comunicate
all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad  assicurarne  la  ricezione,
anche a cura della parte istante. Nelle controversie  che  richiedono
specifiche competenze tecniche, l'organismo puo' nominare uno o  piu'
mediatori ausiliari. 
  2. Il procedimento  si  svolge  senza  formalita'  presso  la  sede
dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento  di
procedura dell'organismo. 
  3. Il mediatore  si  adopera  affinche'  le  parti  raggiungano  un
accordo amichevole di definizione della controversia. 
  4. Quando non puo' procedere ai sensi del comma 1, ultimo  periodo,
il mediatore puo'  avvalersi  di  esperti  iscritti  negli  albi  dei
consulenti  presso  i  tribunali.   Il   regolamento   di   procedura
dell'organismo deve prevedere le modalita' di calcolo e  liquidazione
dei compensi spettanti agli esperti. 
  5.  Dalla  mancata  partecipazione  senza  giustificato  motivo  al
procedimento di mediazione il  giudice  puo'  desumere  argomenti  di
prova nel successivo giudizio ai  sensi  dell'articolo  116,  secondo
comma, del codice di procedura civile. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  116  del  codice  di
          procedura civile: 
              «Art. 116 (Valutazione delle prove). - Il giudice  deve
          valutare le prove secondo il  suo  prudente  apprezzamento,
          salvo che la legge disponga altrimenti. 
              Il giudice  puo'  desumere  argomenti  di  prova  dalle
          risposte che le  parti  gli  danno  a  norma  dell'articolo
          seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a  consentire  le
          ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno
          delle parti stesse nel processo.».