Art. 9
Dovere di riservatezza
1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio
nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione
e' tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni
rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite
nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte
dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore e'
altresi' tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.