Art. 20 
 
 
                           Antiriciclaggio 
 
  1. Al fine  di  minimizzare  il  rischio  di  coinvolgimento  anche
inconsapevole in operazioni di riciclaggio, le societa' di gestione -
in  conformita'  con  la  specifica  normativa  di  settore  ad  esse
applicabile - adottano misure organizzative e  procedurali  utili  ad
accrescere la  conoscenza  dei  soggetti  ammessi  a  partecipare  ai
mercati gestiti, assicurare l'integrita'  e  l'autonomia  gestionale,
prevenire episodi di infedelta' dei dipendenti e dei collaboratori  e
individuare prontamente l'eventuale operativita' anomala dei soggetti
ammessi a partecipare ai propri mercati. 
Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  1
Economia e finanze, foglio n. 223