Art. 5 
 
 
                      Partecipanti al capitale 
 
  1. I soggetti acquirenti e venditori comunicano entro  ventiquattro
ore  alla  societa'  di  gestione  gli  acquisti  e  le  cessioni  di
partecipazioni, di  cui  all'articolo  61,  comma  6,  del  TUF,  che
determinano il superamento della soglia  del  cinque  per  cento  del
capitale ordinario con diritto di voto  della  societa'  di  gestione
stessa. 
  2. Le societa' di gestione comunicano senza indugio  al  Ministero,
alla Banca d'Italia e alla Consob  gli  acquisti  e  le  cessioni  di
partecipazioni che determinano il superamento della soglia del cinque
per cento del capitale ordinario con diritto di voto, unitamente alla
documentazione attestante il possesso da parte degli  acquirenti  dei
requisiti  di  onorabilita',  in  conformita'  con  quanto   previsto
dall'articolo 61, comma 5, del TUF e dalle relative  disposizioni  di
attuazione. Si applica l'articolo 61, comma 7, del TUF;  in  caso  di
inosservanza si applica l'articolo 14, comma  5,  del  TUF  medesimo.
L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia  entro
il termine previsto dall'articolo 14, comma 6. 
  3. Le societa' di gestione  comunicano  al  Ministero,  alla  Banca
d'Italia e alla Consob ogni modifica nel libro dei  soci  determinata
dalle variazioni delle partecipazioni di cui al comma 1. Salvo quanto
previsto  al  primo  periodo,  le  societa'  di  gestione  comunicano
annualmente al Ministero, alla  Banca  d'Italia  e  alla  Consob,  in
occasione della trasmissione della documentazione  di  bilancio,  una
versione aggiornata del libro dei soci, con indicazione  per  ciascun
socio in possesso di una partecipazione superiore al cinque per cento
del capitale ordinario: 
    a) del numero di azioni con diritto di voto possedute; 
    b) della percentuale delle azioni con diritto di  voto  possedute
rispetto al totale delle azioni con diritto di voto. 
  4. Le societa' di gestione pubblicano annualmente, anche tramite il
proprio sito Internet, il  libro  dei  soci  aggiornato.  Esse  danno
altresi' idonea pubblicita' alle modifiche intervenute nel libro  dei
soci. 
  5. Si applica l'articolo 61, comma 8-bis, del TUF. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 61, comma 6,  del  gia'
          citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 
              «Art.   61   (Mercati   regolamentati   di    strumenti
          finanziari).  -  "6.  Gli  acquisti  e   le   cessioni   di
          partecipazioni  nelle  societa'  di  gestione,   effettuati
          direttamente o indirettamente,  anche  per  il  tramite  di
          societa'  controllate,  di  societa'   fiduciarie   o   per
          interposta persona, devono essere comunicati  dal  soggetto
          acquirente entro ventiquattro ore alla societa' di gestione
          unitamente alla documentazione attestante  il  possesso  da
          parte degli acquirenti dei requisiti individuati  ai  sensi
          del comma 5."». 
              - Si riporta il testo dell'art. 61, comma 5,  del  gia'
          citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 
              «Art.   61   (Mercati   regolamentati   di    strumenti
          finanziari).  -  "5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Consob,  determina  con  regolamento  i
          requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale."». 
              - Si riporta il testo dell'art. 61, comma 7,  del  gia'
          citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 
              «Art.   61   (Mercati   regolamentati   di    strumenti
          finanziari). - "7. In assenza dei requisiti o  in  mancanza
          della comunicazione non puo' essere esercitato  il  diritto
          di  voto  inerente  alle   azioni   eccedenti   la   soglia
          individuata ai sensi del comma 6-bis."». 
              - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 5,  del  gia'
          citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 
              «Art. 14 (Requisiti di onorabilita'). - "5. In caso  di
          inosservanza del divieto, la deliberazione  od  il  diverso
          atto, adottati con  il  voto  o,  comunque,  il  contributo
          determinanti delle partecipazioni di cui al comma  1,  sono
          impugnabili secondo le previsioni  del  codice  civile.  Le
          partecipazioni per le quali non puo' essere  esercitato  il
          diritto di voto  sono  computate  ai  fini  della  regolare
          costituzione della relativa assemblea."». 
              - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 6,  del  gia'
          citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 
              «Art.   14   (Requisiti   di   onorabilita').   -   "6.
          L'impugnazione  puo'  essere  proposta  anche  dalla  Banca
          d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data
          della  deliberazione  ovvero,  se  questa  e'  soggetta   a
          iscrizione nel registro delle  imprese,  entro  centottanta
          giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta  solo  a  deposito
          presso  l'ufficio  del  registro   delle   imprese,   entro
          centottanta giorni dalla data di questo."». 
              - Si riporta il testo dell'art. 61,  comma  8-bis,  del
          gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 
              «Art.   61   (Mercati   regolamentati   di    strumenti
          finanziari).  -  "8-bis.   Entro   novanta   giorni   dalla
          comunicazione da  parte  della  societa'  di  gestione,  la
          Consob puo' opporsi ai cambiamenti negli  assetti  azionari
          quando tali cambiamenti mettono a repentaglio  la  gestione
          sana e prudente del mercato. Per i mercati all'ingrosso  di
          titoli di Stato il provvedimento e'  adottato  dalla  Banca
          d'Italia. In caso di opposizione  da  parte  dell'autorita'
          competente, i diritti di voto inerenti alle azioni  oggetto
          di cessione non possono essere esercitati."».