Art. 8 
 
 
                     Requisiti di organizzazione 
 
  1. Le societa' di gestione: 
    a)  adottano  adeguate  misure  per  identificare  e  gestire  le
potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del  mercato  o
per i suoi partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del
mercato regolamentato, dei suoi proprietari o del suo  gestore  e  il
suo buon funzionamento, in particolare quando tali conflitti  possono
risultare pregiudizievoli per l'assolvimento delle funzioni  previste
al successivo articolo 11; 
    b) adottano adeguate misure per identificare, attenuare e gestire
i rischi ai  quali  sono  esposte  o  che  possono  compromettere  il
regolare funzionamento del mercato; 
    c) pongono in atto dispositivi per garantire  una  gestione  sana
delle operazioni tecniche del sistema di negoziazione,  ivi  compresa
la predisposizione di  efficaci  dispositivi  di  emergenza  per  far
fronte ai rischi di disfunzione del sistema; 
    d)  si  dotano  di  dispositivi  efficaci   atti   ad   agevolare
l'efficiente  e  tempestivo  regolamento  delle  operazioni  eseguite
nell'ambito dei sistemi gestiti. 
  2. Le societa' di gestione forniscono  le  informazioni  necessarie
per consentire al Ministero e alla Banca  d'Italia  di  accertare  la
presenza, al momento dell'autorizzazione ed in via continuativa,  dei
dispositivi necessari per soddisfare gli obblighi di cui al comma 1.