Art. 2 
 
 
          Abilitazione all'esercizio della revisione legale 
 
  1. L'esercizio della revisione  legale  e'  riservato  ai  soggetti
iscritti nel Registro. 
  2. Possono chiedere l'iscrizione al  Registro  le  persone  fisiche
che: 
    a) sono in possesso dei requisiti di  onorabilita'  definiti  con
regolamento adottato dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita la Consob; 
    b) sono in possesso di una laurea almeno  triennale,  tra  quelle
individuate  con  regolamento  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Consob; 
    c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell'articolo 3; 
    d) hanno superato  l'esame  di  idoneita'  professionale  di  cui
all'articolo 4. 
  3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro: 
    a) le persone fisiche  abilitate  all'esercizio  della  revisione
legale in uno degli  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,  che
superano una  prova  attitudinale,  effettuata  in  lingua  italiana,
vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante, secondo
le modalita' stabilite con regolamento dal Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentita la Consob; 
    b) a condizione che sia garantita la reciprocita' di  trattamento
per i revisori legali italiani, i revisori  di  un  Paese  terzo  che
possiedono requisiti equivalenti a quelli del comma 2,  che,  se  del
caso, hanno preso parte in tale Paese a  programmi  di  aggiornamento
professionale e che superano una prova  attitudinale,  effettuata  in
lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa  nazionale
rilevante, secondo le modalita' stabilite  con  regolamento  adottato
dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. 
  4. Possono chiedere l'iscrizione  nel  Registro,  le  societa'  che
soddisfano le seguenti condizioni: 
    a) i componenti del consiglio di amministrazione o del  consiglio
di gestione sono in possesso dei requisiti di  onorabilita'  definiti
con regolamento dal Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
la Consob; 
    b)   la   maggioranza   dei   componenti   del    consiglio    di
amministrazione, o del consiglio di gestione e' costituita da persone
fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in  uno  degli
Stati membri dell'Unione europea; 
    c) nelle societa' regolate nei capi II, III e IV del titolo V del
libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei  soci
costituita da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale
in uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
    d) nelle societa' regolate nei capi V e VI del titolo V del libro
V del codice civile, azioni nominative e  non  trasferibili  mediante
girata; 
    e) nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del titolo V  del
libro  V  del  codice  civile,  maggioranza  dei  diritti   di   voto
nell'assemblea ordinaria spettante a soggetti abilitati all'esercizio
della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
    f) i responsabili della revisione  legale  sono  persone  fisiche
iscritte al Registro. 
  5.  Per  le  societa'  semplici  si  osservano  le   modalita'   di
pubblicita' previste dall'articolo 2296 del codice civile. 
  6. L'iscrizione nel Registro da'  diritto  all'uso  del  titolo  di
revisore legale. 
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la  Consob,
definisce   con   regolamento   i   criteri   per   la    valutazione
dell'equivalenza dei requisiti di cui  al  comma  3,  lettera  b),  e
individua  con  decreto  i  Paesi   terzi   che   garantiscono   tale
equivalenza. 
 
          Note all'art. 2: 
              - I capi II, III, IV, V, VI e  VII  del  titolo  V  del
          libro V e l'art. 2296, del codice civile, cosi' recitano: 
              «Capo II - Della societa' semplice. 
              Capo III - Della societa' in nome collettivo. 
              Capo IV - Della societa' in accomandita semplice. 
              Capo V - Della societa' per azioni. 
              Capo VI - Della societa' in accomandita per azioni.». 
              «Art. 2296 (Pubblicazione). - L'atto costitutivo  della
          societa' con sottoscrizione autenticata dei  contraenti,  o
          una copia autentica di esso se la stipulazione e'  avvenuta
          per  atto  pubblico,  deve  entro  trenta   giorni   essere
          depositato per l'iscrizione, a cura  degli  amministratori,
          presso l'ufficio  del  registro  delle  imprese  nella  cui
          circoscrizione e' stabilita la sede sociale. 
              Se gli amministratori non provvedono  al  deposito  nel
          termine indicato nel comma precedente, ciascun  socio  puo'
          provvedervi a spese della societa', o  far  condannare  gli
          amministratori ad eseguirlo. 
              Se la stipulazione e' avvenuta per  atto  pubblico,  e'
          obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio.».