Art. 3 
 
 
                              Tirocinio 
 
  1. Il tirocinio: 
    a) e' finalizzato all'acquisizione della capacita'  di  applicare
concretamente le conoscenze teoriche necessarie  per  il  superamento
dell'esame   di   idoneita'   professionale   e    per    l'esercizio
dell'attivita' di revisione legale; 
    b) ha durata almeno triennale; 
    c) e' svolto presso un revisore legale o un'impresa di  revisione
legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea e che  hanno
la capacita' di assicurare la formazione pratica del tirocinante. 
  2.  Nel  registro  del  tirocinio  sono   indicati,   per   ciascun
tirocinante iscritto: 
    a) le generalita' complete  del  tirocinante  e  il  recapito  da
questo  indicato  per  l'invio  delle   comunicazioni   relative   ai
provvedimenti concernenti il tirocinio; 
    b) la data di inizio del tirocinio; 
    c) il soggetto presso il quale il tirocinio e' svolto; 
    d) i trasferimenti del tirocinio, le interruzioni  e  ogni  altro
fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio. 
  3. Le informazioni di cui al  comma  2  sono  conservate  in  forma
elettronica e sono accessibili gratuitamente sul  sito  Internet  del
soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio ai  sensi
dell'articolo 21. 
  4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di  tirocinio,
il  tirocinante   redige   una   relazione   sull'attivita'   svolta,
specificando gli atti ed i compiti relativi ad attivita' di revisione
legale alla cui predisposizione e  svolgimento  ha  partecipato,  con
l'indicazione   del   relativo   oggetto    e    delle    prestazioni
tecnico-pratiche  rilevanti  alla  cui  trattazione  ha  assistito  o
collaborato. La relazione e'  sottoscritta  dal  soggetto  presso  il
quale e' svolto il tirocinio e trasmessa al soggetto incaricato della
tenuta del registro del tirocinio. 
  5. Il tirocinante che intende completare il  periodo  di  tirocinio
presso altro revisore legale o societa' di revisione legale,  ne  da'
comunicazione  scritta  al  soggetto  incaricato  della  tenuta   del
registro del tirocinio, allegando le attestazioni di cessazione e  di
inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dal  soggetto  presso
il quale il tirocinio e' stato svolto e da quello presso il quale  e'
proseguito. La relazione di cui al comma 4 e' redatta e trasmessa  al
soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio anche  in
occasione di ciascun trasferimento del tirocinio. 
  6. Il periodo di tirocinio svolto presso  un  soggetto  diverso  da
quello  precedentemente  indicato  non  e'   riconosciuto   ai   fini
dell'abilitazione in mancanza della preventiva comunicazione  scritta
di cui al comma 5. 
  7. Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente svolto presso
un revisore legale o una societa' di revisione legale abilitati in un
altro Stato  membro  dell'Unione  europea  e'  riconosciuto  ai  fini
dell'abilitazione, previa attestazione del suo effettivo  svolgimento
da parte dell'autorita' competente dello Stato membro in questione. 
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il
Ministro  della  giustizia,  sentita  la   Consob,   disciplina   con
regolamento  le  modalita'  di  attuazione  del  presente   articolo,
definendo, tra l'altro: 
    a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande  di
iscrizione al registro del tirocinio; 
    b) le modalita' di svolgimento del tirocinio, ai fini  del  comma
1, lettera a); 
    c) le cause di cancellazione e sospensione  del  tirocinante  dal
registro del tirocinio; 
    d) le modalita' di rilascio dell'attestazione di svolgimento  del
tirocinio; 
    e) gli obblighi  informativi  degli  iscritti  nel  registro  del
tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio e' svolto.