Art. 4 
 
 
                  Esame di idoneita' professionale 
 
  1. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  d'intesa  con  il
Ministero della giustizia, indice almeno due volte l'anno un esame di
idoneita'  professionale  per  l'abilitazione   all'esercizio   della
revisione legale. 
  2. L'esame di idoneita' professionale ha lo scopo di  accertare  il
possesso   delle   conoscenze   teoriche   necessarie   all'esercizio
dell'attivita' di revisione legale e  della  capacita'  di  applicare
concretamente tali conoscenze e verte in particolare  sulle  seguenti
materie: 
    a) contabilita' generale; 
    b) contabilita' analitica e di gestione; 
    c)  disciplina  del  bilancio  di  esercizio   e   del   bilancio
consolidato; 
    d) principi contabili nazionali e internazionali; 
    e) analisi finanziaria; 
    f) gestione del rischio e controllo interno; 
    g) principi di revisione nazionale e internazionali; 
    h) disciplina della revisione legale; 
    i) deontologia professionale ed indipendenza; 
    l) tecnica professionale della revisione; 
    m) diritto civile e commerciale; 
    n) diritto societario; 
    o) diritto fallimentare; 
    p) diritto tributario; 
    q) diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
    r) informatica e sistemi operativi; 
    s) economia politica, aziendale e finanziaria; 
    t) principi fondamentali di gestione finanziaria; 
    u) matematica e statistica. 
  3. Per le materie  indicate  al  comma  2,  lettere  da  m)  a  u),
l'accertamento  delle  conoscenze  teoriche  e  della  capacita'   di
applicarle concretamente e'  limitato  a  quanto  necessario  per  lo
svolgimento della revisione dei conti. 
  4. Il  Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  sentita  la  Consob,  disciplina  con
regolamento  le  modalita'  di  attuazione  del  presente   articolo,
definendo, tra l'altro: 
    a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande  di
ammissione all'esame di idoneita' professionale; 
    b) le modalita' di nomina della commissione  esaminatrice  e  gli
adempimenti cui essa e' tenuta; 
    c) il contenuto e  le  modalita'  di  svolgimento  dell'esame  di
idoneita' professionale; 
    d) i casi di equipollenza con esami di Stato  per  l'abilitazione
all'esercizio   di   professioni   regolamentate   e   le   eventuali
integrazioni richieste. 
  5. Con il  regolamento  di  cui  al  comma  4,  il  Ministro  della
giustizia puo' integrare e specificare le materie di cui al comma 2 e
da' attuazione alle misure di esecuzione adottate  dalla  Commissione
europea ai  sensi  dell'articolo  8,  paragrafo  3,  della  direttiva
2006/43/CE. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per la direttiva 2006/43/CE, vedi note alle premesse.