Art. 7
Protezione comunitaria - Procedura per il conferimento della
protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche
1. Il conferimento della protezione delle DOP e IGP, nonche' delle
menzioni specifiche tradizionali DOCG, DOC e IGT avviene
contestualmente all'accoglimento della rispettiva domanda di
protezione da parte della Commissione UE, in conformita' alle
disposizioni concernenti l'individuazione dei soggetti legittimati
alla presentazione della domanda, il contenuto della domanda stessa e
nel rispetto della procedura nazionale preliminare e della procedura
comunitaria previste dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal
regolamento (CE) applicativo n. 607/2009.
2. La procedura nazionale di cui al comma 1 e' stabilita con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Note all'art. 7:
- Per i riferimenti dei regolamenti (CE) nn. 1234/2007
e 607/2009 si vedano le note alle premesse.