Art. 7 
 
Protezione  comunitaria  -  Procedura  per  il   conferimento   della
  protezione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni
  geografiche 
  1. Il conferimento della protezione delle DOP e IGP, nonche'  delle
menzioni  specifiche   tradizionali   DOCG,   DOC   e   IGT   avviene
contestualmente  all'accoglimento   della   rispettiva   domanda   di
protezione  da  parte  della  Commissione  UE,  in  conformita'  alle
disposizioni concernenti l'individuazione  dei  soggetti  legittimati
alla presentazione della domanda, il contenuto della domanda stessa e
nel rispetto della procedura nazionale preliminare e della  procedura
comunitaria  previste  dal  regolamento  (CE)  n.  1234/2007  e   dal
regolamento (CE) applicativo n. 607/2009. 
  2. La procedura nazionale di  cui  al  comma  1  e'  stabilita  con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i riferimenti dei regolamenti (CE) nn.  1234/2007
          e 607/2009 si vedano le note alle premesse.