Art. 8
Requisiti di base per il riconoscimento delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche
1. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e
garantita e' riservato ai vini gia' riconosciuti a DOC e a zone
espressamente delimitate o tipologie di una DOC da almeno dieci anni,
che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche
qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e
che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il
cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati
allo schedario viticolo di cui all'articolo 12 e che rappresentino
almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dichiarata
allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa
denominazione. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da
DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche e/o tipologie vengono
riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro
riconoscimento.
2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e'
riservato ai vini provenienti da zone gia' riconosciute, anche con
denominazione diversa, ad IGT da almeno cinque anni e che siano stati
rivendicati nell'ultimo biennio da almeno il trentacinque per cento
dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il
trentacinque per cento della produzione dell'area interessata. Il
riconoscimento a vini non provenienti dalle predette zone e' ammesso
esclusivamente previo parere favorevole del Comitato di cui
all'articolo 16. Inoltre, le zone espressamente delimitate e le
sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome
qualora le relative produzioni abbiano acquisito rinomanza
commerciale e siano state rivendicate, nell'ultimo biennio, da almeno
il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti
dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 12 e che
rappresentino almeno il cinquantuno per cento della superficie totale
dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della
relativa area delimitata o sottozona.
3. Il riconoscimento della indicazione geografica tipica e'
riservato ai vini provenienti dalla rispettiva zona viticola a
condizione che la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno il
venti per cento dei viticoltori interessati e del venti per cento
della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione
produttiva nell'ultimo biennio.
4. Il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una disciplina
viticola ed enologica piu' restrittiva rispetto a quella della DOC di
provenienza.
5. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una disciplina
viticola ed enologica piu' restrittiva rispetto a quella della IGT
precedentemente rivendicata.
6. L'uso delle DOCG, DOC ed IGT non e' consentito per i vini
ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano
stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da
ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane
od asiatiche. Per i vini ad IGT e' consentito l'uso delle varieta' in
osservazione.