Art. 8 Requisiti di base per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 1. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita e' riservato ai vini gia' riconosciuti a DOC e a zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC da almeno dieci anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 12 e che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche e/o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento. 2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e' riservato ai vini provenienti da zone gia' riconosciute, anche con denominazione diversa, ad IGT da almeno cinque anni e che siano stati rivendicati nell'ultimo biennio da almeno il trentacinque per cento dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il trentacinque per cento della produzione dell'area interessata. Il riconoscimento a vini non provenienti dalle predette zone e' ammesso esclusivamente previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 16. Inoltre, le zone espressamente delimitate e le sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome qualora le relative produzioni abbiano acquisito rinomanza commerciale e siano state rivendicate, nell'ultimo biennio, da almeno il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 12 e che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa area delimitata o sottozona. 3. Il riconoscimento della indicazione geografica tipica e' riservato ai vini provenienti dalla rispettiva zona viticola a condizione che la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno il venti per cento dei viticoltori interessati e del venti per cento della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio. 4. Il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed enologica piu' restrittiva rispetto a quella della DOC di provenienza. 5. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una disciplina viticola ed enologica piu' restrittiva rispetto a quella della IGT precedentemente rivendicata. 6. L'uso delle DOCG, DOC ed IGT non e' consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane od asiatiche. Per i vini ad IGT e' consentito l'uso delle varieta' in osservazione.