Art. 8 
 
Requisiti di  base  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni  di
               origine e delle indicazioni geografiche 
 
  1. Il riconoscimento della denominazione di origine  controllata  e
garantita e' riservato ai vini gia'  riconosciuti  a  DOC  e  a  zone
espressamente delimitate o tipologie di una DOC da almeno dieci anni,
che siano ritenuti di  particolare  pregio,  per  le  caratteristiche
qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale  acquisita,  e
che siano  stati  rivendicati,  nell'ultimo  biennio,  da  almeno  il
cinquantuno per cento dei soggetti che conducono  vigneti  dichiarati
allo schedario viticolo di cui all'articolo 12  e  che  rappresentino
almeno il cinquantuno per cento della  superficie  totale  dichiarata
allo schedario viticolo idonea  alla  rivendicazione  della  relativa
denominazione. Nel caso di passaggio di tutta  una  denominazione  da
DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche  e/o  tipologie  vengono
riconosciute  come  DOCG,  indipendentemente  dalla  data  del   loro
riconoscimento. 
  2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata  e'
riservato ai vini provenienti da zone gia'  riconosciute,  anche  con
denominazione diversa, ad IGT da almeno cinque anni e che siano stati
rivendicati nell'ultimo biennio da almeno il trentacinque  per  cento
dei  viticoltori  interessati   e   che   rappresentino   almeno   il
trentacinque per cento della  produzione  dell'area  interessata.  Il
riconoscimento a vini non provenienti dalle predette zone e'  ammesso
esclusivamente  previo  parere  favorevole  del   Comitato   di   cui
all'articolo 16. Inoltre,  le  zone  espressamente  delimitate  e  le
sottozone delle DOC possono essere  riconosciute  come  DOC  autonome
qualora  le   relative   produzioni   abbiano   acquisito   rinomanza
commerciale e siano state rivendicate, nell'ultimo biennio, da almeno
il  cinquantuno  per  cento  dei  soggetti  che   conducono   vigneti
dichiarati allo schedario viticolo  di  cui  all'articolo  12  e  che
rappresentino almeno il cinquantuno per cento della superficie totale
dichiarata allo schedario viticolo idonea alla  rivendicazione  della
relativa area delimitata o sottozona. 
  3.  Il  riconoscimento  della  indicazione  geografica  tipica   e'
riservato ai  vini  provenienti  dalla  rispettiva  zona  viticola  a
condizione che la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno il
venti per cento dei viticoltori interessati e  del  venti  per  cento
della  superficie  totale  dei  vigneti  oggetto   di   dichiarazione
produttiva nell'ultimo biennio. 
  4. Il riconoscimento di una  DOCG  deve  prevedere  una  disciplina
viticola ed enologica piu' restrittiva rispetto a quella della DOC di
provenienza. 
  5. Il riconoscimento di  una  DOC  deve  prevedere  una  disciplina
viticola ed enologica piu' restrittiva rispetto a  quella  della  IGT
precedentemente rivendicata. 
  6. L'uso delle DOCG, DOC ed  IGT  non  e'  consentito  per  i  vini
ottenuti sia totalmente che parzialmente da  vitigni  che  non  siano
stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da
ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane
od asiatiche. Per i vini ad IGT e' consentito l'uso delle varieta' in
osservazione.