Art. 9 
 
Cancellazione   della   protezione   comunitaria   e    revoca    del
  riconoscimento delle denominazioni di origine e  delle  indicazioni
  geografiche 
 
   1. Le superfici vitate non rivendicate con alcuna DO o IG per  tre
anni consecutivi vengono cancellate  al  fine  di  tale  destinazione
produttiva. Al fine di ripristinare detta destinazione, le superfici,
previa  domanda  di  modifica   dello   schedario,   possono   essere
reiscritte. 
  2. Ai sensi e per  gli  effetti  dell'articolo  118-novodecies  del
regolamento (CE) n. 1234/2007 il Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali richiede  la  cancellazione  della  protezione
comunitaria quando le  denominazioni  di  origine  e  le  indicazioni
geografiche siano state rivendicate in percentuali  inferiori  al  35
per cento della superficie totale dichiarata allo schedario  viticolo
per le DOCG, al 20 per cento per le DOC, al 10 per cento per le  IGT,
calcolate sulla media degli ultimi tre anni; con la rivendicazione di
una denominazione e' fatto salvo il  requisito  anche  per  le  altre
denominazioni utilizzabili per la stessa superficie vitata. 
  3. Nei casi previsti dal comma 2, lo Stato membro potra' presentare
alla Commissione europea apposita richiesta per convertire la DOP  in
IGP nel rispetto delle disposizioni  previste  dall'articolo  28  del
regolamento (CE) n.  607/2009  e  in  conformita'  alle  disposizioni
procedurali stabilite con il decreto di cui all'articolo 7, comma 2. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per i riferimenti dei regolamenti (CE) nn.  1234/2007
          e 607/2009 si vedano le note alle premesse.