Art. 9 Cancellazione della protezione comunitaria e revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 1. Le superfici vitate non rivendicate con alcuna DO o IG per tre anni consecutivi vengono cancellate al fine di tale destinazione produttiva. Al fine di ripristinare detta destinazione, le superfici, previa domanda di modifica dello schedario, possono essere reiscritte. 2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118-novodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali richiede la cancellazione della protezione comunitaria quando le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche siano state rivendicate in percentuali inferiori al 35 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo per le DOCG, al 20 per cento per le DOC, al 10 per cento per le IGT, calcolate sulla media degli ultimi tre anni; con la rivendicazione di una denominazione e' fatto salvo il requisito anche per le altre denominazioni utilizzabili per la stessa superficie vitata. 3. Nei casi previsti dal comma 2, lo Stato membro potra' presentare alla Commissione europea apposita richiesta per convertire la DOP in IGP nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 607/2009 e in conformita' alle disposizioni procedurali stabilite con il decreto di cui all'articolo 7, comma 2.
Note all'art. 9: - Per i riferimenti dei regolamenti (CE) nn. 1234/2007 e 607/2009 si vedano le note alle premesse.