Art. 9
Cancellazione della protezione comunitaria e revoca del
riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche
1. Le superfici vitate non rivendicate con alcuna DO o IG per tre
anni consecutivi vengono cancellate al fine di tale destinazione
produttiva. Al fine di ripristinare detta destinazione, le superfici,
previa domanda di modifica dello schedario, possono essere
reiscritte.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118-novodecies del
regolamento (CE) n. 1234/2007 il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali richiede la cancellazione della protezione
comunitaria quando le denominazioni di origine e le indicazioni
geografiche siano state rivendicate in percentuali inferiori al 35
per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo
per le DOCG, al 20 per cento per le DOC, al 10 per cento per le IGT,
calcolate sulla media degli ultimi tre anni; con la rivendicazione di
una denominazione e' fatto salvo il requisito anche per le altre
denominazioni utilizzabili per la stessa superficie vitata.
3. Nei casi previsti dal comma 2, lo Stato membro potra' presentare
alla Commissione europea apposita richiesta per convertire la DOP in
IGP nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 28 del
regolamento (CE) n. 607/2009 e in conformita' alle disposizioni
procedurali stabilite con il decreto di cui all'articolo 7, comma 2.
Note all'art. 9:
- Per i riferimenti dei regolamenti (CE) nn. 1234/2007
e 607/2009 si vedano le note alle premesse.