Art. 5 
 
Ritiro dei RAEE da parte dei distributori e loro  raggruppamento  per
  il trasporto agli impianti autorizzati indicati dai  produttori  di
  AEE 
  1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 1, commi 2 e 3, si
applicano anche ai  distributori  di  AEE  professionali  formalmente
incaricati dai produttori di tali apparecchiature  di  provvedere  al
ritiro dei RAEE definiti come professionali dal  decreto  legislativo
n. 151 del 2005, nell'ambito dell'organizzazione  di  un  sistema  di
raccolta di cui all'articolo 6,  comma  3,  del  decreto  legislativo
n.151 del 2005. 
  2. I RAEE professionali sono raggruppati con le  modalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c) e trasportati presso gli impianti
autorizzati indicati dai produttori di AEE professionali nel rispetto
delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b). 
  3. I distributori che effettuano il raggruppamento di cui al  comma
2 si iscrivono all'Albo dei gestori ambientali secondo  le  modalita'
di cui all'articolo 3 e adempiono agli obblighi di  cui  all'articolo
1, comma 3, del presente decreto. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il comma  3,  dell'articolo  6,  del  citato  decreto
          legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note
          alle premesse.