Art. 5 Ritiro dei RAEE da parte dei distributori e loro raggruppamento per il trasporto agli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE 1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 1, commi 2 e 3, si applicano anche ai distributori di AEE professionali formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE definiti come professionali dal decreto legislativo n. 151 del 2005, nell'ambito dell'organizzazione di un sistema di raccolta di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n.151 del 2005. 2. I RAEE professionali sono raggruppati con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) e trasportati presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE professionali nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b). 3. I distributori che effettuano il raggruppamento di cui al comma 2 si iscrivono all'Albo dei gestori ambientali secondo le modalita' di cui all'articolo 3 e adempiono agli obblighi di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto.
Note all'art. 5: - Il comma 3, dell'articolo 6, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note alle premesse.