Art. 6 Trasporto dei RAEE presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE professionali 1. Il trasporto dei RAEE professionali e' effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome secondo le modalita' e le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 del presente decreto. 2. Per le utenze professionali, il tragitto indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), s'identifica con quello dal domicilio dell'utente non domestico, presso il quale viene effettuato il ritiro del RAEE, all'impianto autorizzato indicato dal produttore di AEE professionali o al luogo ove e' effettuato il raggruppamento di cui all'articolo 5.