Art. 7 Ritiro dei RAEE professionali da parte degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica incaricati dai produttori di AEE 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 6 si applicano anche al ritiro di RAEE professionali effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro nell'ambito dell'organizzazione di un sistema di raccolta di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2005, limitatamente alle seguenti fattispecie: a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio; b) trasporto dei RAEE con mezzi propri presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE dal domicilio dell'utente professionale o dalla sede del proprio esercizio.
Note all'art. 7: - Il comma 3, dell'articolo 6, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note alle premesse.