Art. 17 Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, a eccezione di quello degli uffici di cui all'articolo 14 comma 2, lettera f), e' stabilito complessivamente in 153 unita'; entro tale contingente complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione: a) i dipendenti dell'Amministrazione della difesa; b) altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti; c) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato; d) esperti e consulenti per specifiche aree di attivita' e per particolari professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Per il personale estraneo all'Amministrazione della difesa, l'assegnazione o il rapporto di collaborazione cessa al termine del mandato governativo del Ministro, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata. Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1, e' individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non superiore a dieci e un incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca. 3. Gli incarichi di cui al comma 2 concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'Amministrazione a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, se di livello dirigenziale non generale sono conferiti dal Ministro, su proposta dei titolari degli uffici di cui all'articolo 14; nell'ambito del medesimo contingente di cui al comma 1, sono assegnati 12 colonnelli o generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente. 4. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo dell'Ufficio per la politica militare, dal Consigliere diplomatico, dal Capo della segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonche' la posizione del Portavoce e del Consigliere giuridico si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1; i predetti soggetti, se dirigenti del ruolo dei dirigenti, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Note all'art. 17: - Per l'art.14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'art. 14. - Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 (Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2004, n. 100, e' il seguente: «Art. 1 (Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato). - 1. (omissis). 2. Il ruolo dei dirigenti si articola nella prima e nella seconda fascia dirigenziale, nel limite della dotazione organica di personale dirigenziale individuato negli atti di organizzazione dell'amministrazione.». - Per l'art.19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'art. 16.