Art. 18 
 
       Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato 
 
1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre  al  capo
della  segreteria,  sono  assegnate,  al  di  fuori  del  contingente
complessivo di cui all'articolo 17, comma 1, fino  a  un  massimo  di
otto unita'  di  personale,  compresi  il  segretario  particolare  e
l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo,  scelte  tra  i
dipendenti dell'Amministrazione della difesa ovvero fra i  dipendenti
di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori
ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai  rispettivi
ordinamenti. 
2.  Per  il  personale  estraneo  all'Amministrazione  della  difesa,
l'assegnazione  cessa  al  termine  del   mandato   governativo   del
Sottosegretario, salva la possibilita' di revoca anticipata.