Art. 18 Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato 1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 17, comma 1, fino a un massimo di otto unita' di personale, compresi il segretario particolare e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo, scelte tra i dipendenti dell'Amministrazione della difesa ovvero fra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. 2. Per il personale estraneo all'Amministrazione della difesa, l'assegnazione cessa al termine del mandato governativo del Sottosegretario, salva la possibilita' di revoca anticipata.