Art. 19 
 
                        Trattamento economico 
 
1. Ai responsabili degli uffici di  cui  all'articolo  14,  comma  2,
spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato  con  le
modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. 
2. Il trattamento economico complessivo  del  Capo  di  Gabinetto  e'
articolato in una voce retributiva non superiore alla misura  massima
del trattamento  economico  fondamentale  dei  dirigenti  preposti  a
ufficio dirigenziale generale incaricati ai  sensi  dell'articolo  19
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e  in  un
emolumento accessorio, da fissare in un importo  non  superiore  alla
misura massima del trattamento accessorio spettante  per  i  predetti
incarichi presso il Ministero; tale trattamento, se piu'  favorevole,
integra, per la differenza, il trattamento economico spettante. 
3. Al Capo dell'Ufficio per  la  politica  militare,  al  Consigliere
diplomatico, al Capo dell'Ufficio legislativo,  se  militare,  a  tre
Vice  capo  di  Gabinetto,  al  Consigliere  giuridico,   spetta   un
trattamento  economico  onnicomprensivo,  articolato  in   una   voce
retributiva  non  superiore  alla  misura  massima  del   trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio  dirigenziale
generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio,  da
fissare  in  un  importo  non  superiore  alla  misura  massima   del
trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi  presso  il
Ministero; per  i  dipendenti  pubblici  tale  trattamento,  se  piu'
favorevole, integra, per  la  differenza,  il  trattamento  economico
spettante. 
4. Al Capo della segreteria del Ministro, al  Segretario  particolare
del Ministro e ai capi delle segreterie dei  Sottosegretari,  qualora
nominati fra  estranei  alle  pubbliche  amministrazioni,  spetta  un
trattamento  economico  onnicomprensivo,  articolato  in   una   voce
retributiva  non  superiore  alla  misura  massima  del   trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio  dirigenziale
di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione,  e  in
un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla
misura massima del  trattamento  accessorio  spettante  ai  dirigenti
titolari di ufficio dirigenziale non generale del  Ministero;  per  i
dipendenti pubblici tale trattamento, se  piu'  favorevole,  integra,
per la differenza, il trattamento economico spettante. 
5. Al Portavoce del Ministro, ove nominato,  estraneo  alla  pubblica
amministrazione,   e'   corrisposto    un    trattamento    economico
onnicomprensivo non superiore  a  quello  fondamentale  e  accessorio
previsto dal Contratto collettivo nazionale  per  i  giornalisti  con
qualifica di redattore capo, mentre, se  appartenente  alla  pubblica
amministrazione, e' attribuita l'indennita' prevista dall'articolo 7,
comma 2, della legge 7 giugno 2000,  n.  150;  tali  trattamenti  non
possono essere superiori a quelli riconosciuti al personale di cui al
comma 3. 
6. Ai soggetti di cui ai commi 2,  3  e  4  dipendenti  da  pubbliche
amministrazioni,  che  optino  per  il   mantenimento   del   proprio
trattamento  economico  e'  corrisposto  un   emolumento   accessorio
correlato  ai  compiti  di  diretta  collaborazione  di  importo  non
superiore alla misura massima del  trattamento  accessorio  spettante
rispettivamente ai dirigenti generali con funzioni  di  coordinamento
di altri dirigenti generali,  ai  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
generali e ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali. 
7. Per il personale appartenente alle Forze armate, i trattamenti  di
cui ai commi 2, 3, 4, e 5 sono determinati, fermi restando  i  limiti
ivi indicati, con decreto del Ministro, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
8. Ai dirigenti di cui  all'articolo  17,  comma  2,  assegnati  agli
uffici di diretta collaborazione per lo svolgimento  di  funzioni  di
livello dirigenziale non generale e' corrisposta una retribuzione  di
posizione  in  misura  equivalente  ai   valori   economici   massimi
attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero. 
9. Ai colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti di  cui
all'articolo  17,  comma  3,  assegnati  agli   uffici   di   diretta
collaborazione e' corrisposto un  emolumento  accessorio  determinato
con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, in un importo non superiore al trattamento  accessorio
spettante ai dirigenti di seconda fascia del ruolo dei  dirigenti  ai
sensi del comma 8. 
10. Il trattamento economico del  personale  con  contratto  a  tempo
determinato e di quello con rapporto di collaborazione  coordinata  e
continuativa e' determinato dal Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,   all'atto   del    conferimento
dell'incarico. Al trattamento  economico  del  personale  di  cui  al
presente comma si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti  di
bilancio  preordinati  allo  scopo  nello  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa. 
11. Al personale non dirigenziale di cui agli articoli 17, comma 1  e
18, comma 1, assegnato  agli  uffici  di  diretta  collaborazione,  a
fronte delle responsabilita', degli obblighi di  reperibilita'  e  di
disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti  in  via
ordinaria dalle disposizioni vigenti, e delle  conseguenti  ulteriori
prestazioni  richieste  dai   responsabili   degli   uffici,   spetta
un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva,  per
il personale civile,  degli  istituti  retributivi  finalizzati  alla
incentivazione della produttivita' e al miglioramento dei servizi. 
12. Il personale beneficiario della indennita' di cui al comma 11  e'
determinato dal Capo  di  Gabinetto,  sentiti  i  responsabili  degli
uffici  di  cui  all'articolo  14,  comma   2,   mentre   la   misura
dell'indennita' e' determinata, per il  personale  appartenente  alle
Forze armate, con decreto del Ministro della difesa, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze. 
 
          Note all'art. 19: 
          - Per l'art.14 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165, si vedano le note all'art. 14. 
          - Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000,
          n. 150 (Disciplina delle attivita'  di  informazione  e  di
          comunicazione delle pubbliche amministrazioni),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2000, n. 136, e'  il
          seguente: 
          «Art. 7 (Portavoce). - 1. (omissis). 
          2. Al portavoce e' attribuita  una  indennita'  determinata
          dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili
          appositamente   iscritte   in    bilancio    da    ciascuna
          amministrazione per le medesime finalita'.».