Art. 19 Trattamento economico 1. Ai responsabili degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Il trattamento economico complessivo del Capo di Gabinetto e' articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero; tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante. 3. Al Capo dell'Ufficio per la politica militare, al Consigliere diplomatico, al Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, a tre Vice capo di Gabinetto, al Consigliere giuridico, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero; per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante. 4. Al Capo della segreteria del Ministro, al Segretario particolare del Ministro e ai capi delle segreterie dei Sottosegretari, qualora nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di ufficio dirigenziale non generale del Ministero; per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante. 5. Al Portavoce del Ministro, ove nominato, estraneo alla pubblica amministrazione, e' corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a quello fondamentale e accessorio previsto dal Contratto collettivo nazionale per i giornalisti con qualifica di redattore capo, mentre, se appartenente alla pubblica amministrazione, e' attribuita l'indennita' prevista dall'articolo 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150; tali trattamenti non possono essere superiori a quelli riconosciuti al personale di cui al comma 3. 6. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico e' corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante rispettivamente ai dirigenti generali con funzioni di coordinamento di altri dirigenti generali, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali e ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali. 7. Per il personale appartenente alle Forze armate, i trattamenti di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 sono determinati, fermi restando i limiti ivi indicati, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 8. Ai dirigenti di cui all'articolo 17, comma 2, assegnati agli uffici di diretta collaborazione per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero. 9. Ai colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti di cui all'articolo 17, comma 3, assegnati agli uffici di diretta collaborazione e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore al trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del ruolo dei dirigenti ai sensi del comma 8. 10. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'atto del conferimento dell'incarico. Al trattamento economico del personale di cui al presente comma si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio preordinati allo scopo nello stato di previsione del Ministero della difesa. 11. Al personale non dirigenziale di cui agli articoli 17, comma 1 e 18, comma 1, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, e delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva, per il personale civile, degli istituti retributivi finalizzati alla incentivazione della produttivita' e al miglioramento dei servizi. 12. Il personale beneficiario della indennita' di cui al comma 11 e' determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, mentre la misura dell'indennita' e' determinata, per il personale appartenente alle Forze armate, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 19: - Per l'art.14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'art. 14. - Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2000, n. 136, e' il seguente: «Art. 7 (Portavoce). - 1. (omissis). 2. Al portavoce e' attribuita una indennita' determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalita'.».