Art. 20 Modalita' della gestione 1. Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro costituiscono, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilita'. 2. Al Capo di Gabinetto e' attribuita la gestione degli stanziamenti di bilancio: a) per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2; b) per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato; c) per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici. 3. Il Capo di Gabinetto puo' delegare i relativi adempimenti a uno o piu' dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonche' avvalersi, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale. 4. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione di cui al presente capo provvedono gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, la competente Direzione generale del personale civile del Ministero, mediante l'assegnazione delle necessarie unita' di personale civile e militare.
Note all'art. 20: - Il testo dell'art. 4, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1997, n. 195, e' il seguente: «Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). - 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio. 2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3. I titolari dei centri di responsabilita' amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva pertinenza.».