Art. 20 
 
                      Modalita' della gestione 
 
1. Gli uffici di diretta collaborazione del  Ministro  costituiscono,
ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico
centro di responsabilita'. 
2. Al Capo di Gabinetto e' attribuita la gestione degli  stanziamenti
di bilancio: 
a) per i trattamenti economici individuali e le indennita'  spettanti
al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2; 
b) per le spese di viaggio e di rappresentanza  del  Ministro  e  dei
Sottosegretari di Stato; 
c) per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente
per le esigenze dei predetti uffici. 
3. Il Capo di Gabinetto puo' delegare i relativi adempimenti a uno  o
piu' dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonche' avvalersi,
se ricorrono le  condizioni  previste  dall'articolo  4  del  decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per  la
gestione unificata delle spese di carattere strumentale. 
4.  Ai  servizi  di  supporto  a  carattere  generale  necessari  per
l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione di cui al presente
capo provvedono gli Stati maggiori delle  Forze  armate,  il  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, la competente Direzione  generale
del personale civile del  Ministero,  mediante  l'assegnazione  delle
necessarie unita' di personale civile e militare. 
 
          Note all'art. 20: 
          - Il testo dell'art. 4, del decreto  legislativo  7  agosto
          1997, n. 279 (Individuazione delle unita'  previsionali  di
          base del bilancio dello  Stato,  riordino  del  sistema  di
          tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto  generale
          dello Stato), pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale del  22  agosto  1997,  n.  195,  e'  il
          seguente: 
          «Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). -  1.
          Al  fine  del  contenimento  dei   costi   e   di   evitare
          duplicazioni di strutture, la gestione di  talune  spese  a
          carattere   strumentale,   comuni   a   piu'   centri    di
          responsabilita'  amministrativa  nell'ambito  dello  stesso
          Ministero, puo' essere  affidata  ad  un  unico  ufficio  o
          struttura di servizio. 
          2. L'individuazione delle spese  che  sono  svolte  con  le
          modalita' di  cui  al  comma  1,  nonche'  degli  uffici  o
          strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
          competente,  con  proprio  decreto,  di  concerto  con   il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica. 
          3. I titolari dei centri di responsabilita'  amministrativa
          ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a  quanto
          necessario affinche' l'ufficio di gestione unificata, possa
          procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione  delle
          spese   e   all'imputazione   delle    stesse    all'unita'
          previsionale di rispettiva pertinenza.».