Art. 21 
 
       Organismo indipendente di valutazione della performance 
 
1. L'organizzazione e il funzionamento dell'organismo indipendente di
valutazione della performance e' disciplinato ai sensi  dell'articolo
14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
2.   Il   trattamento   economico   dei   componenti   dell'organismo
indipendente di  valutazione  della  performance  e  del  contingente
dell'ufficio  generale  di  supporto   e'   disciplinato   ai   sensi
dell'abrogato articolo 8 del decreto del Presidente della  Repubblica
24 febbraio 2006, n. 162,  relativo  al  personale  del  servizio  di
controllo interno. 
 
          Note all'art. 21: 
          - Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 27  ottobre
          2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009,  n.  15,
          in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni), pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale del 31  ottobre  2009,  n.  254,  e'  il
          seguente: 
          «Art.  14  (Organismo  indipendente  di  valutazione  della
          performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
          forma associata,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, si dota di un Organismo  indipendente  di
          valutazione della performance. 
          2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i  servizi  di
          controllo interno, comunque denominati, di cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,  in  piena
          autonomia, le  attivita'  di  cui  al  comma  4.  Esercita,
          altresi', le  attivita'  di  controllo  strategico  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo  n.
          286 del  1999,  e  riferisce,  in  proposito,  direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
          3. L'Organismo indipendente  di  valutazione  e'  nominato,
          sentita la Commissione di cui all'articolo 13,  dall'organo
          di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di  tre
          anni. L'incarico dei componenti puo' essere  rinnovato  una
          sola volta. 
          4.   L'Organismo   indipendente   di   valutazione    della
          performance: 
          a) monitora il funzionamento complessivo del sistema  della
          valutazione, della trasparenza e integrita'  dei  controlli
          interni ed elabora una relazione annuale sullo stato  dello
          stesso; 
          b) comunica tempestivamente le  criticita'  riscontrate  ai
          competenti organi interni di  governo  ed  amministrazione,
          nonche'  alla  Corte  dei  conti,  all'Ispettorato  per  la
          funzione pubblica e alla Commissione  di  cui  all'articolo
          13; 
          c)  valida  la   Relazione   sulla   performance   di   cui
          all'articolo 10 e ne assicura la visibilita' attraverso  la
          pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; 
          d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione  e
          valutazione, nonche' dell'utilizzo  dei  premi  di  cui  al
          Titolo III, secondo quanto previsto dal  presente  decreto,
          dai   contratti   collettivi   nazionali,   dai   contratti
          integrativi, dai regolamenti  interni  all'amministrazione,
          nel rispetto del principio di valorizzazione del  merito  e
          della professionalita'; 
          e) propone, sulla base del sistema di cui  all'articolo  7,
          all'organo   di   indirizzo   politico-amministrativo,   la
          valutazione   annuale   dei   dirigenti   di   vertice    e
          l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; 
          f) e' responsabile della corretta applicazione delle  linee
          guida, delle  metodologie  e  degli  strumenti  predisposti
          dalla Commissione di cui all'articolo 13; 
          g)  promuove  e  attesta  l'assolvimento   degli   obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
          h) verifica i risultati e le buone pratiche  di  promozione
          delle pari opportunita'. 
          5.   L'Organismo   indipendente   di   valutazione    della
          performance, sulla base di appositi modelli  forniti  dalla
          Commissione di cui all'articolo  13,  cura  annualmente  la
          realizzazione di indagini sul personale dipendente volte  a
          rilevare il livello di benessere organizzativo e  il  grado
          di condivisione  del  sistema  di  valutazione  nonche'  la
          rilevazione  della  valutazione   del   proprio   superiore
          gerarchico da parte del  personale,  e  ne  riferisce  alla
          predetta Commissione. 
          6. La validazione della Relazione sulla performance di  cui
          al comma 4, lettera  c),  e'  condizione  inderogabile  per
          l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui  al
          Titolo III. 
          7. L'Organismo indipendente di valutazione e' costituito da
          un organo  monocratico  ovvero  collegiale  composto  da  3
          componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione
          ai sensi dell'articolo  13,  comma  6,  lettera  g),  e  di
          elevata professionalita' ed esperienza, maturata nel  campo
          del management, della valutazione della performance e della
          valutazione del personale delle amministrazioni  pubbliche.
          I loro curricula sono comunicati alla  Commissione  di  cui
          all'articolo 13. 
          8. I componenti dell'Organismo indipendente di  valutazione
          non possono essere  nominati  tra  soggetti  che  rivestano
          incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o
          in organizzazioni sindacali  ovvero  che  abbiano  rapporti
          continuativi di  collaborazione  o  di  consulenza  con  le
          predette  organizzazioni,  ovvero  che  abbiano   rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
          9.  Presso  l'Organismo  indipendente  di  valutazione   e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
          10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve
          possedere una specifica professionalita' ed esperienza  nel
          campo   della   misurazione   della    performance    nelle
          amministrazioni pubbliche. 
          11.  Agli  oneri  derivanti  dalla   costituzione   e   dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno.». 
          - Il testo dell'art. 8 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  24  febbraio  2006,  n.  162  (Regolamento   di
          organizzazione degli uffici di diretta  collaborazione  del
          Ministro della difesa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 2 maggio 2006, n. 100, e' il seguente: 
          «Art. 8 (Trattamento economico). - 1. Ai responsabili degli
          uffici  di  cui  all'articolo  2,  comma   2,   spetta   un
          trattamento economico onnicomprensivo, determinato  con  le
          modalita' di cui all'articolo  14,  comma  2,  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001. 
          2.  Il  trattamento  economico  complessivo  del  Capo   di
          Gabinetto  e'  articolato  in  una  voce  retributiva   non
          superiore alla misura  massima  del  trattamento  economico
          fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale
          generale incaricati ai sensi dell'articolo 19 comma 3,  del
          decreto legislativo n. 165 del 2001, ed  in  un  emolumento
          accessorio, da fissare in un  importo  non  superiore  alla
          misura massima del trattamento accessorio spettante  per  i
          predetti incarichi presso il Ministero.  Tale  trattamento,
          se  piu'  favorevole,  integra,  per  la   differenza,   il
          trattamento economico spettante. 
          3. Al  capo  dell'Ufficio  per  la  politica  militare,  al
          Presidente del collegio di cui all'articolo 4, comma 4,  al
          Consigliere diplomatico, al capo dell'Ufficio  legislativo,
          se militare, a tre vice Capo di Gabinetto,  al  Consigliere
          giuridico, spetta un trattamento economico onnicomprensivo,
          articolato in  una  voce  retributiva  non  superiore  alla
          misura massima del trattamento economico  fondamentale  dei
          dirigenti  preposti  ad   ufficio   dirigenziale   generale
          incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del  decreto
          legislativo  n.  165  del  2001,  ed   in   un   emolumento
          accessorio, da fissare in un  importo  non  superiore  alla
          misura massima del trattamento accessorio spettante  per  i
          predetti incarichi presso il Ministero.  Per  i  dipendenti
          pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per
          la differenza, il trattamento economico spettante. 
          4. Al capo della segreteria  del  Ministro,  al  segretario
          particolare del Ministro e ai  capi  delle  segreterie  dei
          Sottosegretari,  qualora   nominati   fra   estranei   alle
          pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento  economico
          onnicomprensivo, articolato in  una  voce  retributiva  non
          superiore alla misura  massima  del  trattamento  economico
          fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale
          di  livello  non  generale,  esclusa  la  retribuzione   di
          posizione, ed in un emolumento accessorio determinato in un
          importo non superiore alla misura massima  del  trattamento
          accessorio  spettante  ai  dirigenti  titolari  di  ufficio
          dirigenziale non generale del Ministero. Per  i  dipendenti
          pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per
          la differenza, il trattamento economico spettante. 
          5. Al portavoce del Ministro, ove nominato,  estraneo  alla
          pubblica amministrazione,  e'  corrisposto  un  trattamento
          economico   onnicomprensivo   non   superiore   a    quello
          fondamentale   ed   accessorio   previsto   dal   contratto
          collettivo nazionale per i  giornalisti  con  qualifica  di
          redattore  capo,  mentre,  se  appartenente  alla  pubblica
          amministrazione,  e'   attribuita   l'indennita'   prevista
          dall'articolo 7, comma 2, della legge  7  giugno  2000,  n.
          150. Tali trattamenti non possono essere superiori a quelli
          riconosciuti al personale di cui al comma 3. 
          6. Ai soggetti di cui ai commi  2,  3  e  4  dipendenti  da
          pubbliche amministrazioni, che optino per  il  mantenimento
          del  proprio  trattamento  economico  e'   corrisposto   un
          emolumento  accessorio  correlato  ai  compiti  di  diretta
          collaborazione di importo non superiore alla misura massima
          del trattamento  accessorio  spettante  rispettivamente  ai
          dirigenti generali con funzioni di coordinamento  di  altri
          dirigenti generali, ai  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
          generali  ed  ai  dirigenti  di  uffici  dirigenziali   non
          generali. 
          7. Per il  personale  appartenente  alle  Forze  armate,  i
          trattamenti di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 sono  determinati,
          fermi restando i  limiti  ivi  indicati,  con  decreto  del
          Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze. 
          8.  Ai  dirigenti  di  cui  all'articolo  4,  comma  5   ed
          all'articolo 6, comma 2, assegnati agli uffici  di  diretta
          collaborazione per lo svolgimento di  funzioni  di  livello
          dirigenziale non generale e' corrisposta  una  retribuzione
          di posizione in  misura  equivalente  ai  valori  economici
          massimi attribuiti ai dirigenti  della  stessa  fascia  del
          Ministero, nonche', in  attesa  di  specifica  disposizione
          contrattuale, un'indennita' sostitutiva della  retribuzione
          di risultato,  determinata  con  decreto  del  Ministro  su
          proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al
          cinquanta per cento  della  retribuzione  di  posizione,  a
          fronte   delle    specifiche    responsabilita'    connesse
          all'incarico  attribuito,  della  specifica  qualificazione
          professionale  posseduta,  della  disponibilita'  ad  orari
          disagevoli, della qualita' della prestazione individuale. 
          9.  Ai  colonnelli  e   generali   di   brigata   e   gradi
          corrispondenti  di  cui  all'articolo  4,   comma   5,   ed
          all'articolo 6, comma 2, assegnati agli uffici  di  diretta
          collaborazione  e'  corrisposto  un  emolumento  accessorio
          determinato con decreto del Ministro, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, in un  importo  non
          superiore al trattamento accessorio spettante ai  dirigenti
          di seconda fascia del ruolo  dei  dirigenti  ai  sensi  del
          comma 8. 
          10. Il trattamento economico del personale con contratto  a
          tempo   determinato   e   di   quello   con   rapporto   di
          collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal
          Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  all'atto  del  conferimento   dell'incarico.   Al
          trattamento economico del  personale  di  cui  al  presente
          comma si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di
          bilancio preordinati allo scopo nello stato  di  previsione
          del Ministero della difesa. 
          11. Al personale non dirigenziale di cui agli  articoli  4,
          comma 5, 6, comma 1, e 7, comma 1, assegnato agli uffici di
          diretta collaborazione,  a  fronte  delle  responsabilita',
          degli obblighi di  reperibilita'  e  di  disponibilita'  ad
          orari  disagevoli  eccedenti  quelli   stabiliti   in   via
          ordinaria dalle disposizioni vigenti, e  delle  conseguenti
          ulteriori  prestazioni  richieste  dai  responsabili  degli
          uffici,  spetta   un'indennita'   accessoria   di   diretta
          collaborazione, sostitutiva, per il personale civile, degli
          istituti retributivi finalizzati alla incentivazione  della
          produttivita' e al miglioramento dei servizi. Il  personale
          beneficiario della predetta indennita'  e  determinato  dal
          Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli  uffici  di
          cui  all'articolo  2,  comma  2.  In  attesa  di  specifica
          disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma
          2, del decreto legislativo n. 165 del  2001,  e  successive
          modificazioni, la misura dell'indennita' e' determinata con
          decreto  del  Ministro,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze.   Per   il   personale
          appartenente alle Forze armate, l'indennita' e' determinata
          con decreto del  Ministro,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze.».