Art. 21 Organismo indipendente di valutazione della performance 1. L'organizzazione e il funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione della performance e' disciplinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 2. Il trattamento economico dei componenti dell'organismo indipendente di valutazione della performance e del contingente dell'ufficio generale di supporto e' disciplinato ai sensi dell'abrogato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, relativo al personale del servizio di controllo interno.
Note all'art. 21: - Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2009, n. 254, e' il seguente: «Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. 2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti puo' essere rinnovato una sola volta. 4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13; c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalita'; e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; f) e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13; g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al presente Titolo; h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunita'. 5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonche' la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione. 6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III. 7. L'Organismo indipendente di valutazione e' costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalita' ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all'articolo 13. 8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.». - Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162 (Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006, n. 100, e' il seguente: «Art. 8 (Trattamento economico). - 1. Ai responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 2. Il trattamento economico complessivo del Capo di Gabinetto e' articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19 comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero. Tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante. 3. Al capo dell'Ufficio per la politica militare, al Presidente del collegio di cui all'articolo 4, comma 4, al Consigliere diplomatico, al capo dell'Ufficio legislativo, se militare, a tre vice Capo di Gabinetto, al Consigliere giuridico, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante. 4. Al capo della segreteria del Ministro, al segretario particolare del Ministro e ai capi delle segreterie dei Sottosegretari, qualora nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, ed in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di ufficio dirigenziale non generale del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante. 5. Al portavoce del Ministro, ove nominato, estraneo alla pubblica amministrazione, e' corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a quello fondamentale ed accessorio previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con qualifica di redattore capo, mentre, se appartenente alla pubblica amministrazione, e' attribuita l'indennita' prevista dall'articolo 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150. Tali trattamenti non possono essere superiori a quelli riconosciuti al personale di cui al comma 3. 6. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico e' corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante rispettivamente ai dirigenti generali con funzioni di coordinamento di altri dirigenti generali, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali ed ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali. 7. Per il personale appartenente alle Forze armate, i trattamenti di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 sono determinati, fermi restando i limiti ivi indicati, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 8. Ai dirigenti di cui all'articolo 4, comma 5 ed all'articolo 6, comma 2, assegnati agli uffici di diretta collaborazione per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale. 9. Ai colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti di cui all'articolo 4, comma 5, ed all'articolo 6, comma 2, assegnati agli uffici di diretta collaborazione e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore al trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del ruolo dei dirigenti ai sensi del comma 8. 10. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'atto del conferimento dell'incarico. Al trattamento economico del personale di cui al presente comma si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio preordinati allo scopo nello stato di previsione del Ministero della difesa. 11. Al personale non dirigenziale di cui agli articoli 4, comma 5, 6, comma 1, e 7, comma 1, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, e delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva, per il personale civile, degli istituti retributivi finalizzati alla incentivazione della produttivita' e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennita' e determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il personale appartenente alle Forze armate, l'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».