Art. 10 
 
 
                            Il direttore 
 
  1. Il Direttore e' responsabile dell'organizzazione interna e della
gestione delle attivita'  amministrativo-contabili  dell'Agenzia.  In
particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni
operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio
direttivo. 
  2. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio direttivo senza
diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante. 
  3. Il Direttore e' nominato con le modalita' previste dall'articolo
8, comma 2, ed e' scelto tra persone  di  comprovata  esperienza  nel
campo della  direzione  e  gestione  di  apparati  e  risorse  e  con
documentate conoscenze nel campo della  valutazione  delle  attivita'
del sistema delle universita' e della ricerca.  Le  candidature  sono
presentate dagli interessati, unitamente al relativo  curriculum,  in
base ad un bando pubblico emanato dal  Presidente.  Lo  stesso  bando
prevede anche  lo  svolgimento,  di  un  colloquio  con  i  candidati
selezionati dal Consiglio medesimo in base ai  curricula  presentati.
L'organizzazione dei rapporti operativi tra  Direttore  da  un  lato,
Presidente  e  componenti  del  Consiglio  direttivo  dall'altro   e'
definita dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a). 
  4. L'incarico di Direttore, e' conferito  mediante  la  stipula  di
contratto di lavoro a tempo determinato, di durata  non  inferiore  a
tre e non superiore a cinque anni, di dirigente di livello  generale,
con riferimento a quanto previsto, in linea  generale,  dall'articolo
8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e,  nel
caso  specifico,  dall'articolo  19,  commi  4  e  6,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  5. Il rapporto di lavoro del Direttore e' incompatibile, a pena  di
risoluzione immediata del contratto, con qualsiasi altro rapporto  di
lavoro, di opera professionale o  di  consulenza.  Il  Direttore  non
puo', altresi', ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi  natura,
ne' avere interessi diretti o indiretti  nelle  universita'  e  negli
enti di ricerca. I dirigenti  delle  Amministrazioni  pubbliche  sono
collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo  23-bis  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il testo del comma 3, dell'art.  8,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  si  veda  nelle  note
          all'art. 12. 
              - Il testo dei commi 4 e 6, dell'art. 19,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente: 
              «4. 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni  di
          indirizzo politico-amministrativo, definendo gli  obiettivi
          ed i programmi da  attuare  ed  adottando  gli  altri  atti
          rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano
          la rispondenza dei risultati dell'attivita'  amministrativa
          e  della  gestione  agli  indirizzi  impartiti.   Ad   essi
          spettano, in particolare: 
                a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo; 
                b) la definizione  di  obiettivi,  priorita',  piani,
          programmi e direttive generali per l'azione  amministrativa
          e per la gestione; 
                c) la individuazione delle risorse  umane,  materiali
          ed  economico-finanziarie   da   destinare   alle   diverse
          finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di  livello
          dirigenziale generale; 
                d) la definizione dei criteri generali in materia  di
          ausili finanziari a terzi e di determinazione  di  tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
                e) le nomine, designazioni ed atti analoghi  ad  essi
          attribuiti da specifiche disposizioni; 
                f)   le   richieste   di   pareri   alle    autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; 
                g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 
              2.  Ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli   atti   e
          provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli  atti  che
          impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la
          gestione finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  mediante
          autonomi poteri di spesa di  organizzazione  delle  risorse
          umane, strumentali e di controllo. Essi  sono  responsabili
          in  via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,   della
          gestione e dei relativi risultati. 
              3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal  comma  2
          possono essere derogate soltanto espressamente e  ad  opera
          di specifiche disposizioni legislative. 
              4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
          non siano  direttamente  o  indirettamente  espressione  di
          rappresentanza politica, adeguano i propri  ordinamenti  al
          principio della distinzione tra indirizzo e  controllo,  da
          un  lato,  e  attuazione  e  gestione  dall'altro.  A  tali
          amministrazioni e' fatto divieto  di  istituire  uffici  di
          diretta  collaborazione,  posti  alle  dirette   dipendenze
          dell'organo di vertice dell'ente. 
              5. (Omissis). 
              6. 1. Nelle amministrazioni pubbliche  l'organizzazione
          e la disciplina degli uffici, nonche' la consistenza  e  la
          variazione delle dotazioni organiche  sono  determinate  in
          funzione delle finalita'  indicate  all'art.  1,  comma  1,
          previa  verifica  degli  effettivi  fabbisogni   e   previa
          consultazione      delle      organizzazioni      sindacali
          rappresentative ai sensi dell'art.  9.  Nell'individuazione
          delle dotazioni organiche, le amministrazioni  non  possono
          determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni
          di  soprannumerarieta'  di  personale,  anche   temporanea,
          nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni
          economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale.
          Ai  fini  della  mobilita'  collettiva  le  amministrazioni
          effettuano  annualmente  rilevazioni  delle  eccedenze   di
          personale  su  base  territoriale  per  categoria  o  area,
          qualifica  e  profilo  professionale.  Le   amministrazioni
          pubbliche curano  l'ottimale  distribuzione  delle  risorse
          umane attraverso la coordinata attuazione dei  processi  di
          mobilita' e di reclutamento del personale. 
              2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento autonomo, si applica l'art.  17,  comma  4-bis,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400.  La  distribuzione  del
          personale dei diversi livelli o qualifiche  previsti  dalla
          dotazione organica puo' essere modificata con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
          riduzioni di spesa  o  comunque  non  incrementi  la  spesa
          complessiva  riferita  al   personale   effettivamente   in
          servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. 
              3. Per la ridefinizione degli uffici e delle  dotazioni
          organiche si procede periodicamente e comunque  a  scadenza
          triennale, nonche' ove  risulti  necessario  a  seguito  di
          riordino,  fusione,  trasformazione  o   trasferimento   di
          funzioni. Ogni amministrazione procede adottando  gli  atti
          previsti dal proprio ordinamento. 
              4.  Le  variazioni  delle  dotazioni   organiche   gia'
          determinate sono approvate  dall'organo  di  vertice  delle
          amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
          del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  e  con  gli  strumenti   di   programmazione
          economico-finanziaria pluriennale. Per  le  amministrazioni
          dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno  di
          personale e' deliberata dal Consiglio  dei  Ministri  e  le
          variazioni delle dotazioni organiche  sono  determinate  ai
          sensi dell'art. 17, comma  4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400. 
              4-bis. Il documento  di  programmazione  triennale  del
          fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di  cui  al
          comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti
          che individuano  i  profili  professionali  necessari  allo
          svolgimento dei compiti istituzionali delle  strutture  cui
          sono preposti. 
              5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
          Ministero   degli   affari   esteri,   nonche'    per    le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di
          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
          al  personale  appartenente  alle  Forze  di   polizia   ad
          ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
          personale non si applica l'art. 16  dello  stesso  decreto.
          Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
          delle dotazioni organiche del personale  degli  istituti  e
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado  e   delle   istituzioni
          educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica, relative  a  tutto
          il personale tecnico e  amministrativo  universitario,  ivi
          compresi i  dirigenti,  sono  devolute  all'universita'  di
          appartenenza. Parimenti sono  attribuite  agli  osservatori
          astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le  attribuzioni
          del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
          e tecnologica in materia  di  personale,  ad  eccezione  di
          quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 
              6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
          adempimenti  di  cui  al  presente  articolo  non   possono
          assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
          categorie protette.». 
              - Il testo dell'art. 23-bis del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e' il seguente: 
              «Art. 23-bis. - 1. In  deroga  all'art.  60  del  testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati  civili  dello  Stato,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  i
          dirigenti  delle  pubbliche  amministrazioni,  nonche'  gli
          appartenenti alla carriera  diplomatica  e  prefettizia  e,
          limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari,
          amministrativi e contabili e  gli  avvocati  e  procuratori
          dello  Stato  sono  collocati,   salvo   motivato   diniego
          dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
          preminenti esigenze  organizzative,  in  aspettativa  senza
          assegni per lo svolgimento di attivita' presso  soggetti  e
          organismi, pubblici  o  privati,  anche  operanti  in  sede
          internazionale, i quali provvedono al relativo  trattamento
          previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia
          di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo
          di aspettativa comporta  il  mantenimento  della  qualifica
          posseduta. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei  periodi
          contributivi a domanda  dell'interessato,  ai  sensi  della
          legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso  una  qualsiasi  delle
          forme assicurative nelle quali abbia maturato gli  anni  di
          contribuzione.  Quando  l'incarico  e'   espletato   presso
          organismi   operanti    in    sede    internazionale,    la
          ricongiunzione  dei  periodi  contributivi  e'   a   carico
          dell'interessato,       salvo       che       l'ordinamento
          dell'amministrazione   di   destinazione    non    disponga
          altrimenti. 
              2. I dirigenti di  cui  all'art.  19,  comma  10,  sono
          collocati a domanda in aspettativa  senza  assegni  per  lo
          svolgimento dei medesimi incarichi di cui al  comma  1  del
          presente     articolo,     salvo      motivato      diniego
          dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
          preminenti esigenze organizzative. 
              3.  Per  i  magistrati   ordinari,   amministrativi   e
          contabili, e per gli avvocati e  procuratori  dello  Stato,
          gli  organi  competenti  deliberano  il   collocamento   in
          aspettativa, fatta salva per  i  medesimi  la  facolta'  di
          valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda. 
              4. Nel caso di svolgimento di attivita' presso soggetti
          diversi dalle  amministrazioni  pubbliche,  il  periodo  di
          collocamento in aspettativa di cui  al  comma  1  non  puo'
          superare i cinque anni e non e'  computabile  ai  fini  del
          trattamento di quiescenza e previdenza. 
              5. L'aspettativa per  lo  svolgimento  di  attivita'  o
          incarichi presso soggetti privati o pubblici da  parte  del
          personale di cui  al  comma  1  non  puo'  comunque  essere
          disposta se: 
                a) il personale, nei due anni  precedenti,  e'  stato
          addetto a funzioni di vigilanza, di controllo  ovvero,  nel
          medesimo  periodo  di  tempo,  ha  stipulato  contratti   o
          formulato  pareri  o  avvisi  su   contratti   o   concesso
          autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali  intende
          svolgere  l'attivita'.  Ove  l'attivita'  che  si   intende
          svolgere sia presso una  impresa,  il  divieto  si  estende
          anche al caso in cui le  predette  attivita'  istituzionali
          abbiano interessato imprese che, anche  indirettamente,  la
          controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'art.  2359
          del codice civile; 
                b)  il  personale  intende  svolgere   attivita'   in
          organismi e imprese private che, per la loro  natura  o  la
          loro attivita', in relazione alle funzioni  precedentemente
          esercitate,   possa   cagionare   nocumento    all'immagine
          dell'amministrazione   o    comprometterne    il    normale
          funzionamento o l'imparzialita'. 
              6. Il dirigente non  puo',  nei  successivi  due  anni,
          ricoprire  incarichi  che  comportino   l'esercizio   delle
          funzioni individuate alla lettera a) del comma 5. 
              7. Sulla base di appositi protocolli di intesa  tra  le
          parti, le amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
          possono  disporre,  per  singoli  progetti   di   interesse
          specifico   dell'amministrazione   e   con   il    consenso
          dell'interessato, l'assegnazione  temporanea  di  personale
          presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I
          protocolli  disciplinano  le  funzioni,  le  modalita'   di
          inserimento, l'onere per la corresponsione del  trattamento
          economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel
          caso di assegnazione temporanea presso  imprese  private  i
          predetti   protocolli   possono    prevedere    l'eventuale
          attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a  carico
          delle imprese medesime. 
              8. Il  servizio  prestato  dai  dipendenti  durante  il
          periodo di  assegnazione  temporanea  di  cui  al  comma  7
          costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di
          carriera. 
              9. Le disposizioni del presente  articolo  non  trovano
          comunque applicazione nei confronti del personale  militare
          e delle Forze di polizia, nonche' del Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco. 
              10. Con regolamento da emanare ai sensi  dell'art.  17,
          comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   sono
          individuati   i   soggetti   privati   e   gli    organismi
          internazionali di  cui  al  comma  1  e  sono  definite  le
          modalita' e le procedure attuative del presente articolo.».