Art. 11 Il comitato consultivo 1. Il Comitato consultivo, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo, da' pareri e formula proposte al Consiglio direttivo, in particolare sui programmi di attivita' e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione. 2. Il Comitato consultivo e' formato da: a) un componente designato dal Consiglio universitario nazionale; b) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane; c) tre componenti designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari; d) un componente designato dalla Conferenza dei presidenti degli enti pubblici di ricerca; e) un componente designato dall'Accademia dei Lincei; f) quattro rappresentanti delle parti sociali, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; g) un componente designato dalla Conferenza unificata Stato-regioni, citta' ed autonomie locali; h) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel Consiglio direttivo dell'ente, designato dall'European research council; i) un componente straniero, ed uno italiano, se presente nel Consiglio direttivo dell'ente, designato dall'European university association; l) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel Consiglio direttivo dell'ente, designato dall'ESIB - the National unions of students in Europe; m) un componente designato dal Convegno permanente dei direttori amministrativi e dirigenti delle universita' italiane; n) un componente designato dal Segretario generale dell'OCSE. 3. I componenti di cui alle lettere f) e g) del comma 2 non possono essere dipendenti di universita', o enti di ricerca. Nelle designazioni di cui alle lettere c) ed f) del comma 2 deve essere assicurata la presenza di almeno un uomo e di almeno una donna ; 4. Il Comitato consultivo resta in carica quattro anni. Elegge tra i propri componenti un Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.