Art. 12 
 
 
                      Organizzazione e risorse 
 
  1.  Per  lo  svolgimento  delle  proprie  attivita',  l'Agenzia  e'
organizzata in una struttura direzionale generale,  articolata  in  3
aree, delle quali una svolge  le  attivita'  amministrativo-contabili
dell'Agenzia, e due svolgono le attivita' di valutazione, secondo  le
seguenti due linee operative: 
    a) valutazione delle  universita'  (istituzioni  e  attivita'  di
formazione); 
    b) valutazione  della  ricerca  (enti  e  attivita'  di  ricerca,
compresa quella universitaria). 
  2. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo  8  del  decreto
legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  alla  struttura  direzionale
generale e' preposto il Direttore di cui  all'articolo  10;  all'area
amministrativo-contabile e alle aree di valutazione sono preposti tre
dirigenti di seconda fascia di cui  all'articolo  23,  comma  1,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, uno per ciascuna area. 
  3. La dotazione organica del personale  dell'Agenzia  e'  stabilita
nell'Allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
regolamento. La predetta dotazione organica  puo'  essere  modificata
con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, su proposta del Consiglio direttivo in relazione  alle
esigenze operative dell'Agenzia, anche in relazione a quanto previsto
al comma 4, e  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie  della
stessa. 
  4. Il Consiglio direttivo dispone  la  graduale  attivazione  delle
aree di cui al comma 1 e, in via di prima applicazione entro  novanta
giorni dal  proprio  insediamento,  adotta  uno  o  piu'  regolamenti
concernenti: 
    a) la definizione dei compiti delle aree di  cui  al  comma  1  e
l'organizzazione  dei  rapporti  operativi  tra  il  Presidente  e  i
componenti del Consiglio direttivo con la struttura direzionale e  le
relative aree; 
    b) i profili funzionali del personale non dirigenziale,  entro  i
limiti indicati nell'Allegato A; 
    c) il trattamento giuridico ed economico  del  personale  di  cui
all'Allegato A, in conformita'  con  quanto  previsto  dal  CCNL  del
comparto  Ministeri,  ivi  comprese  le  modalita'  e  procedure   di
copertura dei posti della pianta organica, mediante il  ricorso  alle
procedure di  mobilita'  previste  dalla  normativa  vigente,  ovvero
mediante le ordinarie forme di reclutamento,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 31 marzo 2001, n. 165; 
    d) la stipula, con il relativo trattamento  economico,  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni,  dei  contratti  con  esperti  della
valutazione,  che  sono  conferiti,  previa  delibera  del  Consiglio
direttivo, dal Direttore, ad esperti italiani e stranieri nei settori
di competenza dell'Agenzia, in numero non superiore  complessivamente
a cinquanta unita'; 
    e) l'amministrazione e la  contabilita',  anche  in  deroga  alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato e  comunque  nel
rispetto dei relativi principi; 
    f) le  regole  deontologiche  che  devono  essere  seguite  nelle
attivita' di valutazione dal personale dell'Agenzia e dai soggetti di
cui alla lettera d). 
  5. I regolamenti di cui al comma 4, ad eccezione di quelli  di  cui
alle lettere a) ed f), sono approvati dal Ministero, di concerto  con
il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per  la
pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  entro  il  termine   di
sessanta giorni dalla loro ricezione. 
  6. In via  di  prima  applicazione  del  presente  regolamento,  e,
comunque, per non oltre ventiquattro mesi, gli incarichi dirigenziali
di seconda fascia  sono  conferiti,  previa  delibera  del  Consiglio
direttivo, dal Direttore, con contratto a tempo  determinato  secondo
quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. 
  7. L'Agenzia provvede, ai sensi del regolamento di cui al comma  4,
lettera e), alla gestione delle spese per  il  proprio  funzionamento
nei limiti delle disponibilita' finanziarie  iscritte  a  tale  scopo
nello stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286.
Il  Ministro,  sentita  la  CRUI,  puo'  riservare  annualmente   per
l'Agenzia ulteriori risorse, a valere sul fondo per il  finanziamento
ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma  1,  lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul fondo  ordinario  per
gli enti di ricerca di cui  all'articolo  7,  comma  1,  del  decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in relazione alle  esigenze  della
stessa per lo svolgimento delle proprie  attivita'  istituzionali  di
valutazione. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il testo dell'art.  8,  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, e' il seguente: 
              «Art. 8. - 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le
          previsioni  del  presente  decreto  legislativo,   svolgono
          attivita'  a  carattere  tecnico-operativo   di   interesse
          nazionale,  in  atto  esercitate  da  Ministeri   ed   enti
          pubblici. Esse operano al  servizio  delle  amministrazioni
          pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali. 
              2.  Le  agenzie  hanno  piena  autonomia   nei   limiti
          stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo  della
          Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai  poteri  di
          indirizzo  e  di  vigilanza  di  un  Ministro  secondo   le
          disposizioni  del  successivo  comma  4,   e   secondo   le
          disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1,  e
          14 del decreto legislativo n.  29  del  1993  e  successive
          modificazioni. 
              3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia  viene
          conferito in  conformita'  alle  disposizioni  dettate  dal
          precedente art. 5 del presente decreto per il  conferimento
          dell'incarico di capo del dipartimento. 
              4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
          2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministri
          competenti, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti  delle  agenzie  istituite  dal  presente   decreto
          legislativo, in conformita' ai seguenti principi e  criteri
          direttivi: 
                a)  definizione  delle  attribuzioni  del   direttore
          generale dell'agenzia anche  sulla  base  delle  previsioni
          contenute nel precedente art. 5 del  presente  decreto  con
          riferimento al capo del dipartimento; 
                b) attribuzione al direttore generale e ai  dirigenti
          dell'agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,   nonche'   della    responsabilita'    per    il
          conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
          possibile,  di  massimali  di  spesa   predeterminati   dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso; 
                c) previsione di un comitato direttivo,  composto  da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
          in numero non  superiore  a  quattro,  con  il  compito  di
          coadiuvare  il  direttore  generale  nell'esercizio   delle
          attribuzioni ad esso conferite; 
                d) definizione dei poteri ministeriali di  vigilanza,
          che  devono   comprendere,   comunque,   oltre   a   quelli
          espressamente menzionati nel precedente comma 2: 
                  d1)  l'approvazione  dei  programmi  di   attivita'
          dell'agenzia e di approvazione dei  bilanci  e  rendiconti,
          secondo   modalita'   idonee   a   garantire    l'autonomia
          dell'agenzia; 
                  d2) l'emanazione  di  direttive  con  l'indicazione
          degli obiettivi da raggiungere; 
                  d3)   l'acquisizione   di   dati   e   notizie    e
          l'effettuazione di  ispezioni  per  accertare  l'osservanza
          delle prescrizioni impartite; 
                  d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
          da intraprendere; 
                e) definizione, tramite una apposita  convenzione  da
          stipularsi  tra  il  Ministro  competente  e  il  direttore
          generale  dell'agenzia,  degli   obiettivi   specificamente
          attribuiti a questa ultima, nell'ambito della  missione  ad
          essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un  arco
          temporale determinato; dell'entita' e delle  modalita'  dei
          finanziamenti  da  accordare  all'agenzia   stessa;   delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di verifica dei  risultati  di  gestione;  delle  modalita'
          necessarie  ad  assicurare  al  ministero   competente   la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; 
                f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
          nei limiti del fondo stanziato a  tale  scopo  in  apposita
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          Ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia  di
          autonomi  poteri  per   la   determinazione   delle   norme
          concernenti  la  propria  organizzazione  ed   il   proprio
          funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva  lettera
          l); 
                g) regolazione su base convenzionale dei rapporti  di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione    tra    l'agenzia    ed    altre     pubbliche
          amministrazioni,  sulla  base  di  convenzioni  quadro   da
          deliberarsi da parte del Ministro competente; 
                h) previsione di un collegio dei  revisori,  nominato
          con  decreto  del  Ministro  competente,  composto  di  tre
          membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo  dei
          revisori dei conti o tra persone in possesso  di  specifica
          professionalita';  previsione  di  un   membro   supplente;
          attribuzione dei  relativi  compensi,  da  determinare  con
          decreto del Ministro competente di concerto con quello  del
          tesoro; 
                i) istituzione di un apposito organismo  preposto  al
          controllo di gestione ai sensi del decreto  legislativo  di
          riordino e potenziamento  dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche; 
                l) determinazione di una organizzazione  dell'agenzia
          rispondente alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza  ed
          efficacia  dell'adozione  amministrativa;  attribuzione   a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  agenzia,  adottati  dal
          direttore generale dell'agenzia e  approvati  dal  Ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa, nei limiti delle disponibilita'  finanziarie,  alle
          esigenze   funzionali,   e   devoluzione   ad    atti    di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;  applicazione  dei  criteri  di   mobilita'
          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni; 
                m) facolta' del direttore  generale  dell'agenzia  di
          deliberare  e  proporre   all'approvazione   del   Ministro
          competente, di concerto con quello del tesoro,  regolamenti
          interni   di   contabilita'   ispirati,    ove    richiesto
          dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici,  anche
          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.». 
              - Il testo del  comma  1,  dell'art.  23,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente: 
              «Art. 23. - 1. In  ogni  Amministrazione  dello  Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, e' istituito  il  ruolo  dei
          dirigenti, che si articola  nella  prima  e  nella  seconda
          fascia, nel cui ambito sono definite  apposite  sezioni  in
          modo da garantire  la  eventuale  specificita'  tecnica.  I
          dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso  i
          meccanismi di accesso di cui all'art. 28. I dirigenti della
          seconda  fascia  transitano  nella  prima  qualora  abbiano
          ricoperto incarichi di  direzione  di  uffici  dirigenziali
          generali o equivalenti, in base ai particolari  ordinamenti
          di cui all'art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno  a
          cinque anni senza  essere  incorsi  nelle  misure  previste
          dall'art.   21   per   le   ipotesi   di    responsabilita'
          dirigenziale.». 
              - Il comma 6, dell'art. 7, del decreto  legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni  cosi'
          recita: 
              «6.  Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire incarichi individuali, con  contratti  di  lavoro
          autonomo,   di   natura   occasionale   o   coordinata    e
          continuativa,  ad  esperti  di  particolare  e   comprovata
          specializzazione  anche  universitaria,  in  presenza   dei
          seguenti presupposti di legittimita': 
                a) l'oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                b)  l'amministrazione  deve   avere   preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                c) la prestazione deve essere di natura temporanea  e
          altamente qualificata; 
                d) devono essere preventivamente determinati  durata,
          luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 
              Si   prescinde   dal   requisito    della    comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  di  natura   occasionale   o
          coordinata e continuativa per attivita' che debbano  essere
          svolte da professionisti iscritti in ordini o  albi  o  con
          soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
          dei  mestieri  artigianali  o  dell'attivita'   informatica
          nonche' a supporto dell'attivita' didattica e  di  ricerca,
          per i servizi di orientamento, compreso il collocamento,  e
          di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza  nuovi
          o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  ferma
          restando la necessita' di accertare la maturata  esperienza
          nel settore. 
              Il ricorso a contratti di collaborazione  coordinata  e
          continuativa per lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o
          l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
          causa di responsabilita' amministrativa  per  il  dirigente
          che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo  dell'art.
          1, comma 9, del  decreto-legge  12  luglio  2004,  n.  168,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2004,
          n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste
          dall'art. 36, comma 3, del presente decreto.». 
              - Il comma 6, dell'art. 19, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, cosi' recita: 
              «6. Gli incarichi di cui ai commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica  di
          quelli  appartenenti   alla   seconda   fascia,   a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale  il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2,  comma  142,  del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286: 
              «142. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da
          138 a 141, nel limite di spesa di 5 milioni di euro  annui,
          si provvede utilizzando le risorse finanziarie  riguardanti
          il funzionamento del soppresso CNVSU nonche', per la  quota
          rimanente,      mediante      corrispondente      riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.  5,  comma  1,
          lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.». 
              - Per il testo della legge 24 novembre 2006, n. 286, si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 5,  comma  1,  lettera  a),  della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537  «Interventi  correttivi  di
          finanza pubblica» e' il seguente: 
              «Art. 5. - 1. A  decorrere  dall'esercizio  finanziario
          1994  i  mezzi  finanziari  destinati  dallo   Stato   alle
          universita' sono iscritti in tre  distinti  capitoli  dello
          stato di previsione del Ministero dell'universita' e  della
          ricerca scientifica e tecnologica, denominati: 
                a)  fondo  per  il  finanziamento   ordinario   delle
          universita', relativo alla  quota  a  carico  del  bilancio
          statale delle spese per il  funzionamento  e  le  attivita'
          istituzionali delle universita', ivi comprese le spese  per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria manutenzione delle  strutture  universitarie  e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale  di
          cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
          11 luglio 1980, n. 382, e della  spesa  lettera  a),  della
          legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'art. 5 della  legge  31
          maggio   1995,   n.   233;    all'Osservatorio    geofisico
          sperimentale (OGS), di cui  all'art.  16,  comma  2,  della
          legge 30 novembre 1989, n. 399; agli  enti  finanziati  dal
          MURST ai sensi  dell'art.  1,  comma  43,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549, gia' concessi ai sensi dell'art. 11,
          terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.  468
          e successive  modificazioni,  sono  determinati  con  unica
          autor????? le attivita'  previste  dalla  legge  28  giugno
          1977, n. 394.». 
              - Si riporta il testo del comma  1,  dell'art.  7,  del
          decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204: 
              «Art. 7. -  1.  A  partire  dal  1°  gennaio  1999  gli
          stanziamenti da  destinare  al  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche (CNR), di cui all'art. 11 della legge 22  dicembre
          1977, n. 951 ,  all'ASI,  di  cui  all'art.  15,  comma  1,
          rizzazione  di  spesa  ed  affluiscono  ad  apposito  fondo
          ordinario  per  gli  enti  e  le  istituzioni  di   ricerca
          finanziati dal MURST, istituito nello stato  di  previsione
          del medesimo Ministero. Al medesimo  fondo  affluiscono,  a
          partire dal 1°  gennaio  1999,  i  contributi  all'Istituto
          nazionale per  la  fisica  della  materia  (INFM),  di  cui
          all'art. 11, comma 1, del  decreto  legislativo  30  giugno
          1994,  n.  506  ,  nonche'  altri  contributi   e   risorse
          finanziarie che saranno stabilite per  legge  in  relazione
          alle attivita' dell'Istituto nazionale di  fisica  nucleare
          (INFN), dell'INFM e relativi laboratori  di  Trieste  e  di
          Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide,
          dell'Istituto  nazionale  per  la  ricerca  scientifica   e
          tecnologica sulla montagna.  Il  fondo  e'  determinato  ai
          sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge  5
          agosto  1978,  n.  468  ,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica, e' autorizzato ad apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».