Art. 13 
 
 
              Trasparenza dell'attivita' di valutazione 
 
  1. L'Agenzia assicura la pubblicita',  anche  mediante  il  proprio
sito web istituzionale, delle informazioni relative: 
    a) alla struttura e alla dotazione organica dell'Agenzia; 
    b) ai criteri e alle  metodologie  per  la  valutazione  definiti
dall'Agenzia; 
    c) ai risultati delle proprie analisi e valutazioni; 
    d) al Rapporto sullo stato  del  sistema  universitario  e  della
ricerca di cui all'articolo 4,  nonche'  ai  rapporti  annuali,  alle
relazioni e alle pubblicazioni predisposte dall'Agenzia; 
    e) ad ogni altro aspetto della propria attivita' istituzionale in
conformita' alla normativa vigente.