Art. 13 Trasparenza dell'attivita' di valutazione 1. L'Agenzia assicura la pubblicita', anche mediante il proprio sito web istituzionale, delle informazioni relative: a) alla struttura e alla dotazione organica dell'Agenzia; b) ai criteri e alle metodologie per la valutazione definiti dall'Agenzia; c) ai risultati delle proprie analisi e valutazioni; d) al Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca di cui all'articolo 4, nonche' ai rapporti annuali, alle relazioni e alle pubblicazioni predisposte dall'Agenzia; e) ad ogni altro aspetto della propria attivita' istituzionale in conformita' alla normativa vigente.