Art. 6 
 
 
                               Organi 
 
  1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il  Consiglio  direttivo
ed il Collegio dei revisori dei conti. 
  2. Il Presidente ed i componenti degli organi di  cui  al  comma  1
restano in carica  quattro  anni  e  non  possono  essere  nuovamente
nominati. Se il Presidente o un componente di un organo cessano dalla
carica prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente  o  il
componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per  la
durata residua del mandato. 
  3. All'attivita' operativa e gestionale  dell'Agenzia  sovraintende
il Direttore, secondo quanto indicato all'articolo 10. 
  4. In sede di prima applicazione del presente  regolamento,  previo
sorteggio, sono individuati due componenti  del  Consiglio  direttivo
che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in  carica
quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il Presidente, durano  in
carica cinque anni.