Art. 8 Il Consiglio direttivo 1. Il Consiglio direttivo e' costituito da sette componenti, scelti con le modalita' di cui al comma 3, tra personalita', anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonche' della valutazione di tali attivita', provenienti da una pluralita' di ambiti professionali e disciplinari. 2. Il Consiglio direttivo determina le attivita' e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonche' i criteri e i metodi di valutazione, predispone il programma delle attivita', approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione. Nomina il Direttore, su proposta del Presidente, e provvede in ordine al conferimento degli incarichi ai soggetti di cui all'articolo 12, commi 4, lettera d), e 6, e all'articolo 14, comma 4. 3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non piu' di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il comitato di selezione e' composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, societa' scientifiche, da esperti, nonche' da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Ai componenti del comitato di selezione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero. 4. Se il Presidente o un componente del Consiglio direttivo cessano dalla carica, anche prima della scadenza del proprio mandato, il Ministro designa il nuovo componente con le modalita' di cui al comma 3, fino all'esaurimento del predetto elenco. 5. L'incarico di componente il Consiglio direttivo e' a tempo pieno ed e' incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate. I componenti del Consiglio direttivo possono svolgere attivita' di ricerca e pubblicare i risultati di tali attivita', a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali diritti d'autore. I risultati delle predette attivita' di ricerca non possono, comunque, formare oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia. 6. I dipendenti di universita' italiane, di enti di ricerca o, comunque, di amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del Consiglio direttivo sono collocati, per tutta la durata del mandato, in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o, se professori o ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, numero 13, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. In ogni caso, gli stessi cessano dalle cariche eventualmente ricoperte nelle universita' e negli enti di ricerca e, fermo quanto previsto dal penultimo periodo del comma 5, non possono essere assegnatari di finanziamenti statali di ricerca, ne' far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca. 7. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio direttivo e' pari all'85 per cento di quello complessivo attribuito al Presidente ai sensi dell'articolo 7, comma 3.
Note all'art. 8: - Per il testo del comma 1, dell'art. 23-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 10. - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, numero 13, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»: «Art. 13. - 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario e' collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi: 1.-12. (Omissis). 13. Nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.».