Art. 8 
 
 
                       Il Consiglio direttivo 
 
  1. Il Consiglio direttivo e' costituito da sette componenti, scelti
con  le  modalita'  di  cui  al  comma  3,  tra  personalita',  anche
straniere, di alta e riconosciuta qualificazione  ed  esperienza  nel
campo  dell'istruzione  superiore  e  della  ricerca,  nonche'  della
valutazione di tali  attivita',  provenienti  da  una  pluralita'  di
ambiti professionali e disciplinari. 
  2. Il Consiglio direttivo determina le attivita'  e  gli  indirizzi
della  gestione  dell'Agenzia,  nonche'  i  criteri  e  i  metodi  di
valutazione, predispone il  programma  delle  attivita',  approva  il
bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione.
Nomina il Direttore, su proposta del Presidente, e provvede in ordine
al conferimento degli incarichi ai soggetti di cui  all'articolo  12,
commi 4, lettera d), e 6, e all'articolo 14, comma 4. 
  3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati  con  decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le
competenti Commissioni parlamentari. Nel Consiglio  direttivo  devono
comunque essere presenti almeno due uomini e  almeno  due  donne.  Ai
fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti  in  un  elenco
composto da non meno di dieci e non piu' di quindici persone definito
da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto  del
Ministro. Il comitato di selezione e' composto da  cinque  membri  di
alta qualificazione,  designati,  uno  ciascuno,  dal  Ministro,  dal
Segretario generale dell'OCSE e  dai  Presidenti  dell'Accademia  dei
Lincei, dell'European research  council  e  del  Consiglio  nazionale
degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le  indicazioni
di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base  di  bandi
ad evidenza pubblica in Italia e all'estero,  dagli  interessati,  da
istituzioni, accademie, societa' scientifiche, da esperti, nonche' da
istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle  parti  sociali.
Ai componenti del comitato  di  selezione  spetta  esclusivamente  il
rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei
limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione
dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito
capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero. 
  4. Se il Presidente o un componente del Consiglio direttivo cessano
dalla carica, anche prima della  scadenza  del  proprio  mandato,  il
Ministro designa il nuovo componente con le modalita' di cui al comma
3, fino all'esaurimento del predetto elenco. 
  5. L'incarico di componente il Consiglio direttivo e' a tempo pieno
ed e' incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi  rapporto  di
lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato  con
le istituzioni valutate. I componenti del Consiglio direttivo possono
svolgere attivita' di  ricerca  e  pubblicare  i  risultati  di  tali
attivita', a titolo  gratuito,  fatti  salvi  gli  eventuali  diritti
d'autore.  I  risultati  delle  predette  attivita'  di  ricerca  non
possono,  comunque,  formare  oggetto   di   valutazione   da   parte
dell'Agenzia. 
  6. I dipendenti di universita' italiane,  di  enti  di  ricerca  o,
comunque, di amministrazioni pubbliche che sono  nominati  componenti
del Consiglio direttivo sono  collocati,  per  tutta  la  durata  del
mandato, in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 23-bis,
comma 1, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  o,  se
professori o ricercatori universitari,  ai  sensi  dell'articolo  13,
comma 1, numero 13, del decreto del Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 382. In ogni caso, gli stessi cessano  dalle  cariche
eventualmente ricoperte nelle universita' e negli enti di ricerca  e,
fermo quanto previsto dal penultimo periodo del comma 5, non  possono
essere assegnatari di finanziamenti statali di ricerca, ne' far parte
di commissioni di valutazione per il reclutamento e  le  conferme  in
ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e  del  personale
degli enti di ricerca. 
  7. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio  direttivo
e'  pari  all'85  per  cento  di  quello  complessivo  attribuito  al
Presidente ai sensi dell'articolo 7, comma 3. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo  del  comma  1,  dell'art.  23-bis,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  si  veda  nelle
          note all'art. 10. 
              - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, numero 13,
          del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
          n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria, relativa
          fascia di formazione nonche' sperimentazione  organizzativa
          e didattica»: 
              «Art. 13. - 1. Ferme restando le  disposizioni  vigenti
          in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di  professore
          con  altri  impieghi  pubblici  o  privati,  il  professore
          ordinario e' collocato  d'ufficio  in  aspettativa  per  la
          durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti
          casi: 
              1.-12. (Omissis). 
              13. Nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
          n. 748, o  comunque  previsti  da  altre  leggi  presso  le
          amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o
          enti pubblici economici.».