Art. 9 Il collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo dell'attivita' amministrativa e contabile dell'Agenzia. E' nominato con decreto del Ministro ed e' costituito da tre componenti, tutti iscritti al registro dei revisori contabili. Due dei componenti del Collegio sono scelti dal Ministro e uno e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Nella prima riunione del Collegio i componenti eleggono al loro interno il Presidente. 2. Il trattamento economico dei componenti del Collegio dei revisori dei conti e' determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.