Art. 9 
 
 
                 Il collegio dei revisori dei conti 
 
  1. Il  Collegio  dei  revisori  dei  conti  provvede  al  controllo
dell'attivita' amministrativa e contabile dell'Agenzia.  E'  nominato
con decreto del Ministro ed e' costituito da  tre  componenti,  tutti
iscritti al registro dei revisori contabili. Due dei  componenti  del
Collegio sono scelti dal Ministro e uno  e'  designato  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze. Nella prima riunione  del  Collegio  i
componenti eleggono al loro interno il Presidente. 
  2.  Il  trattamento  economico  dei  componenti  del  Collegio  dei
revisori dei conti  e'  determinato  con  decreto  del  Ministro,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  nell'ambito
delle risorse dell'Agenzia.