Art. 5 
Economie negli Organi costituzionali, di  governo  e  negli  apparati
                              politici 
 
  1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti  alle
riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle  spese  di  natura
amministrativa e per il personale, saranno  autonomamente  deliberate
entro il 31 dicembre 2010, con le modalita' previste  dai  rispettivi
ordinamenti dalla  Presidenza  della  Repubblica,  dal  Senato  della
repubblica, dalla Camera dei deputati e  dalla  Corte  Costituzionale
sono versati al bilancio dello Stato per essere rassegnati  al  Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al D.P.R.  30  dicembre
2003,  n.  398.  Al  medesimo  Fondo  sono  riassegnati  gli  importi
corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate  dalle
Regioni,  con  riferimento  ai  trattamenti  economici  degli  organi
indicati nell'art. 121 della Costituzione. 
  2. A  decorrere  dal  l°  gennaio  2011  il  trattamento  economico
complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non  siano
membri del Parlamento  nazionale,  previsto  dall'articolo  2,  primo
comma, della legge 8 aprile 1952, n.  212,  e'  ridotto  del  10  per
cento. 
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi  dei  componenti  gli
organi di autogoverno della magistratura  ordinaria,  amministrativa,
contabile, tributaria,  militare,  e  dei  componenti  del  Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del  10  per
cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009. La
riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.  Per
i gettoni di presenza si applica quanto previsto dall'art.  6,  comma
1, primo periodo. 
  4. A decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della
Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli  regionali
successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
l'importo di un euro previsto dall'art. 1,  comma  5  primo  periodo,
della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' ridotto del 10 per cento ed  e'
abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1. 
  5. Ferme le incompatibilita' previste dalla normativa vigente,  nei
confronti  dei  titolari  di  cariche  elettive,  lo  svolgimento  di
qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni  di  cui
al comma 3 dell'articolo  1  della  legge  31  dicembre  2009  n.196,
inclusa la partecipazione ad organi  collegiali  di  qualsiasi  tipo,
puo' dar luogo esclusivamente  al  rimborso  delle  spese  sostenute;
eventuali gettoni di presenza non possono superare  l'importo  di  30
euro a seduta. 
  6. All'articolo 82 del testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2.  I  consiglieri  comunali  e  provinciali  hanno  diritto   a
percepire, nei limiti fissati dal presente capo,  una  indennita'  di
funzione  onnicomprensiva  In  nessun  caso   l'ammontare   percepito
nell'ambito di ciascun mese da un consigliere puo' superare l'importo
pari ad un quinto dell'indennita'  massima  prevista  dal  rispettivo
sindaco o presidente in base al decreto di cui al  comma  8.  Nessuna
indennita' e' dovuta ai consiglieri circoscrizionali."; 
    b) al comma 8: 
    1) all'alinea  sono  soppresse  le  parole:  "e  dei  gettoni  di
presenza"; 
    2) e' soppressa la lettera e); 
    c) al comma 10 sono  soppresse  le  parole:  "e  dei  gettoni  di
presenza"; 
    d) al comma  11,  le  parole:  "dei  gettoni  di  presenza"  sono
sostituite dalle seguenti: "delle indennita' di funzione". 
  7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai
sensi  dell'articolo  82,  comma  8,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennita' gia' determinate ai
sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo
non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento  per
i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con
popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per
cento per i comuni con popolazione fino a 250000 abitanti  e  per  le
province con popolazione tra 500.000 e un milione di  abitanti  e  di
una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e  per  le
restanti province.  Sono  esclusi  dall'applicazione  della  presente
disposizione i comuni con meno di  1000  abitanti.  Con  il  medesimo
decreto e' determinato altresi' l'importo dell'indennita' di funzione
di cui al comma  2  del  citato  articolo  82,  come  modificato  dal
presente articolo. Agli amministratori  di  comunita'  montane  e  di
unioni di comuni e comunque di enti territoriali diversi da quelli di
cui all'articolo  114  della  Costituzione,  aventi  per  oggetto  la
gestione  di  servizi  e  funzioni  pubbliche  non   possono   essere
attribuite  retribuzioni,  gettoni,  o  indennita'  o  emolumenti  in
qualsiasi forma siano essi percepiti. 
  8. All'articolo 83 del testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: " i gettoni di presenza previsti"  sono
sostituite dalle seguenti: "alcuna indennita'  di  funzione  o  altro
emolumento comunque denominato previsti"; 
    b) al comma 2 sono soppresse le parole: ", tranne  quello  dovuto
per spese di indennita' di missione,". 
  9. All'articolo 84 del testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267, al comma 1: 
    a) le parole: "sono dovuti" sono sostituite dalle  seguenti:  "e'
dovuto"; 
    b) sono soppresse le parole: ", nonche'  un  rimborso  forfetario
onnicomprensivo per le altre spese,". 
  10.  All'articolo  86,  comma  4,  del  testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, sono soppresse  le  parole:  "e  ai  gettoni  di
presenza". 
  11. Chi e' eletto o  nominato  in  organi  appartenenti  a  diversi
livelli di governo non puo' comunque ricevere piu' di una  indennita'
di funzione, a sua scelta.