Art. 6 
          Riduzione dei costi degli apparati amministrativi 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo
68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'  onorifica;  essa
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese  sostenute  ove
previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di  presenza  non
possono superare l'importo  di  30  euro  a  seduta  giornaliera.  La
disposizione di cui al  presente  comma  non  si  applica  agli  alle
commissioni  che  svolgono  funzioni  giurisdizionali,  agli   organi
previsti per legge che operano presso il  Ministero  per  l'ambiente,
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera  a),
del decreto legsilsativo 12 aprile 2006,  n.  163,  ed  al  consiglio
tecnico scientifico di cui all'art. 7 del d.P.R. 20 gennaio 2008,  n.
43. 
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
la partecipazione agli organi collegiali, anche  di  amministrazione,
degli enti, che comunque ricevono contributi a carico  delle  finanze
pubbliche, nonche' la titolarita' di  organi  dei  predetti  enti  e'
onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente;  qualora  siano  gia'
previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo  di  30
euro a seduta giornaliera.  La  violazione  di  quanto  previsto  dal
presente comma determina responsabilita' erariale e gli atti adottati
dagli organi degli enti e degli organismi pubblici  interessati  sono
nulli. Gli enti privati che non si adeguano  a  quanto  disposto  dal
presente  comma  non  possono   ricevere,   neanche   indirettamente,
contributi  o  utilita'  a  carico  delle  pubbliche  finanze,  salva
l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa,  del  5  per
mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.  La
disposizione del presente comma non si  applica  agli  enti  previsti
nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto
legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle universita', alle camere
di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale,  agli  enti
indicati nella  tabella  C  della  legge  finanziaria  ed  agli  enti
previdenziali ed assistenziali nazionali 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della  legge
23 dicembre  2005  n.  266,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2011  le
indennita', i  compensi,  i  gettoni,  le  retribuzioni  o  le  altre
utilita'   comunque   denominate,   corrisposti    dalle    pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3  dell'articolo  1  della  legge  31
dicembre 2009 n.196, incluse le autorita' indipendenti, ai componenti
di  organi  di  indirizzo,  direzione  e   controllo,   consigli   di
amministrazione  e  organi  collegiali  comunque  denominati  ed   ai
titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte
del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla  data  del  30
aprile 2010. Sino al 31 dicembre  2013,  gli  emolumenti  di  cui  al
presente comma non possono superare gli importi risultanti alla  data
del 30 aprile 2010, come ridotti ai  sensi  del  presente  comma.  Le
disposizioni  del  presente  comma   si   applicano   ai   commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400 nonche' agli  altri  commissari  straordinari,  comunque
denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di
servizio. 
  4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Nei
casi di rilascio  dell'autorizzazione  prevista  dal  presente  comma
l'incarico si intende svolto nell'interesse  dell'amministrazione  di
appartenenza del dipendente ed i compensi  dovuti  dalla  societa'  o
dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione
per  confluire  nelle  risorse  destinate  al  trattamento  economico
accessorio della dirigenza o del  personale  non  dirigenziale.".  La
disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi
in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. 
  5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti  gli  enti
pubblici, anche  economici,  e  gli  organismi  pubblici,  anche  con
personalita' giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento
dei rispettivi statuti al fine di assicurare  che,  a  decorrere  dal
primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non
gia'  costituiti  in  forma  monocratica,  nonche'  il  collegio  dei
revisori,   siano   costituiti   da   un   numero   non    superiore,
rispettivamente, a cinque e  a  tre  componenti.  In  ogni  caso,  le
Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento  della  relativa
disciplina  di  organizzazione,  mediante  i   regolamenti   di   cui
all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  con
riferimento a tutti gli enti ed  organismi  pubblici  rispettivamente
vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi  del
presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di  adeguamento
statutario o  di  organizzazione  previsti  dal  presente  comma  nei
termini indicati determina responsabilita' erariale e tutti gli  atti
adottati  dagli  organi  degli  enti  e  degli   organismi   pubblici
interessati sono nulli. Agli anti previdenziali nazionali si  applica
comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6. 
  6. Nelle societa' inserite nel conto  economico  consolidato  della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute in  misura
totalitaria,  alla  data  di   entrata   in   vigore   del   presente
provvedimento dalle predette amministrazioni pubbliche,  il  compenso
dei componenti  del  consiglio  di  amministrazione  e  del  collegio
sindacale e' ridotto del 10 per cento.  La  disposizione  di  cui  al
primo periodo  si  applica  a  decorrere  dalla  prima  scadenza  del
consiglio o del collegio successiva alla data di  entrata  in  vigore
del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente  comma
non si applica alle societa' quotate. 
  7.  Al  fine  di  valorizzare  le  professionalita'  interne   alle
amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per  studi
ed incarichi di  consulenza,  inclusa  quella  relativa  a  studi  ed
incarichi di consulenza conferiti a  pubblici  dipendenti,  sostenuta
dalle pubbliche amministrazioni di cui al  comma  3  dell'articolo  1
della  legge  31  dicembre   2009   n.196,   incluse   le   autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti  e  le  fondazioni  di
ricerca e gli organismi equiparati, non puo' essere superiore  al  20
per cento  di  quella  sostenuta  nell'anno  2009.  L'affidamento  di
incarichi in  assenza  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma
costituisce  illecito  disciplinare   e   determina   responsabilita'
erariale. 
  8.  A  decorrere  dall'  anno  2011  le  amministrazioni  pubbliche
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196,  incluse  le  autorita'  indipendenti,  non
possono effettuare spese per relazioni pubbliche,  convegni,  mostre,
pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per
cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalita'.
Al fine di ottimizzare la produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di
efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni,  a  decorrere
dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e  feste
celebrative, nonche' di cerimonie di inaugurazione e di altri  eventi
similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie,
nonche' da parte degli enti e delle strutture  da  esse  vigilati  e'
subordinata alla preventiva autorizzazione del  Ministro  competente;
L'autorizzazione e' rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile
limitarsi alla pubblicazione, sul  sito  internet  istituzionale,  di
messaggi e discorsi ovvero  non  sia  possibile  l'utilizzo,  per  le
medesime  finalita',  di  video/audio  conferenze   da   remoto,anche
attraverso il sito internet istituzionale; in ogni  caso  gli  eventi
autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese  destinate
in bilancio alle predette finalita', si devono svolgere al  di  fuori
dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha  diritto
a percepire compensi per lavoro  straordinario  ovvero  indennita'  a
qualsiasi titolo,  ne'  a  fruire  di  riposi  compensativi.  Per  le
magistrature e le  autorita'  indipendenti,  fermo  il  rispetto  dei
limiti   anzidetti,   l'autorizzazione   e'   rilasciata,   per    le
magistrature,  dai  rispettivi  organi  di  autogoverno  e,  per   le
autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Per le forze armate e
le forze di polizia, l'autorizzazione e'  rilasciata  dal  Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro  competente.  Le
disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano  ai   convegni
organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca,  nonche'  alle
mostre realizzate, nell'ambito  dell'attivita'  istituzionale,  dagli
enti vigilati dal Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  ed
agli  incontri  istituzionali  connessi  all'attivita'  di  organismi
internazionali o comunitari. 
  9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare  spese  per
sponsorizzazioni. 
  10.  Resta  ferma  la   possibilita'   di   effettuare   variazioni
compensative tra le spese di cui ai commi 7  e  8  con  le  modalita'
previste dall'articolo 14 del decreto-legge  2  luglio  2007,  n.  81
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. 
  11. Le societa', inserite nel  conto  economico  consolidato  della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione  di
spesa per studi e  consulenze,  per  relazioni  pubbliche,  convegni,
mostre e pubblicita', nonche' per  sponsorizzazioni,  desumibile  dai
precedenti commi 7, 8 e 9.  In  sede  di  rinnovo  dei  contratti  di
servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma.  I  soggetti
che esercitano i poteri  dell'azionista  garantiscono  che,  all'atto
dell'approvazione  del  bilancio,  sia  comunque   distribuito,   ove
possibile, un  dividendo  corrispondente  al  relativo  risparmio  di
spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata  per  relazioni
pubbliche,   convegni,   mostre   e    pubblicita',    nonche'    per
sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione  sottoposta  al
controllo del collegio sindacale. 
  12.  A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni   pubbliche
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196,  incluse  le  autorita'  indipendenti,  non
possono  effettuare  spese  per  missioni,  anche   all'estero,   con
esclusione delle missioni internazioni di pace, delle missioni  delle
forze  di  polizia  e  dei  vigili  del  fuoco,  del   personale   di
magistratura, nonche' di  quelle  strettamente  connesse  ad  accordi
internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione
a riunioni presso  enti  e  organismi  internazionali  o  comunitari,
nonche' con investitori istituzionali  necessari  alla  gestione  del
debito pubblico, per un ammontare superiore al  50  per  cento  della
spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli  atti  e  i  contratti  posti  in
essere in violazione della disposizione contenuta nel  primo  periodo
del presente comma costituiscono illecito disciplinare e  determinano
responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito  dal  presente
comma puo' essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un
motivato    provvedimento    adottato    dall'organo    di    vertice
dell'amministrazione, da comunicare preventivamente  agli  organi  di
controllo ed agli organi di revisione dell'ente.  Il  presente  comma
non si applica alla spesa effettuata per lo  svolgimento  di  compiti
ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art.  28  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con  legge  4  agosto
2006, n. 248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione  non  si
applica alle missioni internazioni di pace. Con decreto del Ministero
degli affari esteri di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze sono determinate le misure e i  limiti  concernenti  il
rimborso delle spese di vitto e alloggio  per  il  personale  inviato
all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della
legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni  di  attuazione,
non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs.  165
del 2001 e cessano di avere effetto eventuali  analoghe  disposizioni
contenute nei contratti collettive. 
  13. A decorrere dall'anno  2011  la  spesa  annua  sostenuta  dalle
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse   le   autorita'
indipendenti, per attivita' di formazione deve essere  non  superiore
al 50 per cento della spesa sostenuta  nell'anno  2009.  Le  predette
amministrazioni svolgono prioritariamente l'attivita'  di  formazione
tramite la Scuola superiore  della  pubblica  amministrazione  ovvero
tramite i propri organismi di formazione.  Gli  atti  e  i  contratti
posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel  primo
periodo del presente  comma  costituiscono  illecito  disciplinare  e
determinano responsabilita'  erariale.  La  disposizione  di  cui  al
presente comma non si applica all'attivita' di formazione  effettuata
dalle Forze  armate  e  dalle  Forze  di  Polizia  tramite  i  propri
organismi di formazione. 
  14.  A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni  pubbliche
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge  31
dicembre 1999, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono
effettuare spese di ammontare superiore all' 80 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di  buoni  taxi;
il predetto limite puo' essere  derogato,  per  il  solo  anno  2011,
esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia'  in  essere.
La predetta disposizione non si applica alle  autovetture  utilizzate
dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e   per   i   servizi
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
  15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30  dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009,  n.  14,  in  fine,  sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  "Il
corrispettivo previsto dal presente comma  e'  versato  entro  il  31
ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato.". 
  16. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori  ad
alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980,  n.  301,
d.p.c.m. 5 settembre 1980  e  legge  28  ottobre  1980,  n.  687,  e'
soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo  l'assolvimento  dei
compiti di  seguito  indicati.  A  valere  sulle  disponibilita'  del
soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in  settori  ad  alta
tecnologia, la societa'  trasferitaria  di  seguito  indicata  versa,
entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio  dello  Stato  la
somma di euro 200.000.000. Il residuo  patrimonio  del  Comitato  per
l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni  sua
attivita', passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella
Ristrutturazione  Elettronica  REL  s.p.a.  in  liquidazione  e   nel
Consorzio Bancario Sir s.p.a. in  liquidazione,  e'  trasferito  alla
Societa'  Fintecna  S.p.a.  o  a   Societa'   da   essa   interamente
controllata, sulla base del rendiconto finale delle attivita' e della
situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima  data,  da
redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore
del  presente  decreto-legge.   Detto   patrimonio   costituisce   un
patrimonio   separato   dal   residuo   patrimonio   della   societa'
trasferitaria,  la  quale  pertanto  non  risponde  con  il   proprio
patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del  Comitato  per
l'intervento nella Sir ed in  settori  ad  alta  tecnologia  ad  essa
trasferito. La societa' trasferitaria subentra nei processi attivi  e
passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento nella  Sir  e
in  settori  ad  alta  tecnologia,  senza   che   si   faccia   luogo
all'interruzione dei processi. Un collegio di  tre  periti  verifica,
entro 90 giorni dalla data  di  consegna  della  predetta  situazione
economico-patrimoniale, tale  situazione  e  predispone,  sulla  base
della stessa, una  valutazione  estimativa  dell'esito  finale  della
liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno  d'intesa
tra Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze  e  i  componenti  del
soppresso  Comitato  e  il  presidente  e'   scelto   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze.  La  valutazione  deve,  fra  l'altro,
tenere  conto  di  tutti  i  costi  e  gli  oneri  necessari  per  la
liquidazione  del  patrimonio  trasferito,  ivi  compresi  quelli  di
funzionamento,  nonche'  dell'ammontare  del  compenso  dei   periti,
individuando  altresi'  il  fabbisogno  finanziario  stimato  per  la
liquidazione  stessa.  Il  valore  stimato  dell'esito  finale  della
liquidazione costituisce il corrispettivo per  il  trasferimento  del
patrimonio,  che  e'  corrisposto  dalla  societa'  trasferitaria  al
Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'ammontare del compenso del
collegio  di  periti  e'  determinato  con   decreto   dal   Ministro
dell'Economia e delle Finanze.  Al  termine  della  liquidazione  del
patrimonio trasferito, il collegio dei periti  determina  l'eventuale
maggiore importo risultante dalla differenza  fra  l'esito  economico
effettivo  consuntivato  alla  chiusura  della  liquidazione  ed   il
corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo  il  70%  e'
attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze  e  la  residua
quota del 30%  e'  di  competenza  della  societa'  trasferitaria  in
ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. 
  17. Alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i
liquidatori delle societa' Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in
liquidazione, del Consorzio Bancario Sir  S.p.a.  in  liquidazione  e
della Societa' Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industriali -  Isai
s.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di
liquidatore di dette societa' e' assunta dalla societa' trasferitaria
di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7  dell'art.  33  della
legge 17 maggio 1999, n. 144. 
  18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi  16  e  17
sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa,  obbligo
e onere tributario comunque inteso o  denominato.  Si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488  a  495  e
497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  19. Al fine del perseguimento  di  una  maggiore  efficienza  delle
societa' pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e  comunitari
in termini di economicita' e di concorrenza,  le  amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,
non possono, salvo quanto  previsto  dall'art.  2447  codice  civile,
effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,  aperture
di  credito,  ne'  rilasciare  garanzie  a  favore   delle   societa'
partecipate non quotate che  abbiano  registrato,  per  tre  esercizi
consecutivi, perdite  di  esercizio  ovvero  che  abbiano  utilizzato
riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.
Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle societa' di cui  al
primo periodo a fronte di convenzioni, contratti  di  servizio  o  di
programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico  interesse
ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine  di  salvaguardare
la continuita' nella prestazione di servizi di pubblico interesse,  a
fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
e la sanita', su richiesta  della  amministrazione  interessata,  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  adottato  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della  Corte
dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al  primo
periodo del presente comma. 
  20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano  in  via
diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio
sanitario  nazionale,  per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
principio  ai  fini  del  coordinamento  della  finanza  pubblica.  A
decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei  trasferimenti
erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore
delle  regioni  a  statuto  ordinario  e'  accantonata   per   essere
successivamente  svincolata  e  destinata  alle  regioni  a   statuto
ordinario  che  hanno  attuato  quanto  stabilito  dall'art.  3   del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con  legge  26  marzo
2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal
presente articolo.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la  Conferenza  Stato
Regioni, sono stabiliti modalita', tempi e criteri  per  l'attuazione
del presente comma. 
  21. Le somme  provenienti  dalle  riduzioni  di  spesa  di  cui  al
presente articolo, con esclusione di quelle di cui al  primo  periodo
del  comma  6,  sono  versate  annualmente   dagli   enti   e   dalle
amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato.  La  disposizione  di  cui  al
primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli  enti,  di
competenza regionale  o  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.